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Sentenza

Sentenza n. 2152/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 283/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202506902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 283/2025, che aveva annullato l'interdittiva antimafia del Prefetto di Pisa del 2 luglio 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa destinataria di interdittiva antimafia)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa aveva impugnato l'interdittiva antimafia originaria del 22 luglio 2021 e, con motivi aggiunti, gli atti conseguenziali dell'Albo Gestori Ambientali e la successiva interdittiva del 2 luglio 2024. L'interdittiva del 2024 era stata adottata dopo la conclusione favorevole del controllo giudiziario ex art. 34-bis, d.lgs. 159/2011, e si fondava essenzialmente sugli elementi già posti a base del provvedimento del 2021, sulla relazione finale dell'amministratore giudiziario e sulla richiesta di rinvio a giudizio del titolare dell'impresa. Il TAR aveva dichiarato improcedibili il ricorso originario e il primo ricorso per motivi aggiunti, accogliendo il secondo e annullando l'interdittiva del 2024. Le amministrazioni hanno appellato la sentenza deducendo l'erronea applicazione del criterio prognostico del "più probabile che non" e sostenendo che i presupposti del controllo giudiziario e dell'interdittiva antimafia non coincidono, senza automatismi tra valutazione prefettizia e giudizio penale. L'impresa ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando anche la successiva iscrizione nella White List.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'annullamento dell'interdittiva antimafia del 2 luglio 2024. Ha riconosciuto che il controllo giudiziario e l'interdittiva antimafia perseguono finalità e presupposti non coincidenti e che l'esito positivo del controllo non determina automaticamente il venir meno dell'interdittiva. Tuttavia, dopo un controllo giudiziario conclusosi favorevolmente, il Prefetto deve svolgere una valutazione aggiornata, istruttoriamente adeguata e motivata in modo rafforzato, confrontando gli elementi originari con gli esiti positivi del percorso di risanamento e verificando se sia intervenuta la recisione dei rapporti con la criminalità organizzata. Nel caso concreto, la Prefettura si era limitata a valorizzare elementi sostanzialmente coincidenti con quelli posti a base dell'interdittiva del 2021, concentrandosi sulla situazione anteriore al controllo giudiziario. La richiesta di rinvio a giudizio costituiva un elemento idoneo, al più, ad accrescere l'attendibilità storica della prognosi originaria, ma non aveva specifica attitudine ad attualizzare il pericolo né a superare la rilevanza sanante del controllo giudiziario positivamente concluso. La crescita dei volumi d'affari e l'interruzione dei rapporti con le imprese controindicate deponevano, in assenza di elementi contrari convincenti, per l'emancipazione dell'impresa dall'influenza mafiosa. Restano ferme le eventuali successive determinazioni dell'amministrazione in sede di riedizione del potere. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011

    "in caso di richiesta di controllo giudiziario volontario"

    Disciplina il controllo giudiziario volontario, finalizzato a verificare il carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa e la concreta possibilità di riallineamento dell'impresa al circuito dell'economia legale.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    La conclusione positiva del controllo giudiziario costituisce una sopravvenienza rilevante che il Prefetto deve valutare nell'aggiornamento dell'interdittiva, pur senza determinare un automatismo assoluto.

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    Richiamato tra i motivi di impugnazione in materia di presupposti dell'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    Richiamato tra i motivi di impugnazione relativi all'informazione antimafia.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale disciplina dell'informazione antimafia e dei relativi presupposti.

  • art. 94 d.lgs. 159/2011

    "effetti dell'informazione interdittiva antimafia"

    Richiamato in relazione agli effetti dell'interdittiva, sospesi durante il controllo giudiziario secondo il decreto del Tribunale della prevenzione.

  • art. 98 c.p.a.

    Ha disciplinato la domanda cautelare proposta in appello dall'amministrazione, respinta con ordinanza.

Massime di principio

  • La conclusione favorevole del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 non determina automaticamente il venir meno dell'interdittiva antimafia, poiché le due misure hanno presupposti e finalità non coincidenti.
  • Dopo la conclusione favorevole del controllo giudiziario, il Prefetto che aggiorna o rinnova l'interdittiva antimafia è gravato da uno specifico e rafforzato obbligo motivazionale: deve valutare puntualmente gli esiti del controllo, la perdurante attualità degli elementi originari e l'eventuale presenza di elementi nuovi e ulteriori.
  • È illegittima l'interdittiva successiva al controllo giudiziario che si limiti a ribadire la prognosi originaria senza confrontarla con gli elementi positivi emersi durante il periodo di osservazione e monitoraggio, tra cui l'interruzione dei rapporti con imprese controindicate e la dimostrata capacità dell'impresa di operare e crescere senza tali collegamenti.
  • La richiesta di rinvio a giudizio del titolare dell'impresa, quando riguardi fatti già sostanzialmente valorizzati nell'interdittiva originaria, può aumentare l'attendibilità storica della precedente prognosi infiltrativa, ma non è di per sé sufficiente ad attualizzare il pericolo né a neutralizzare la rilevanza del controllo giudiziario favorevolmente concluso.
  • Il controllo giudiziario volontario presuppone la natura occasionale dell'agevolazione mafiosa e la concreta possibilità di riallineamento dell'impresa al circuito dell'economia legale; il positivo completamento del percorso costituisce una sopravvenienza che l'amministrazione deve includere nella nuova ponderazione del rischio di infiltrazione.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAutotutela
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneControllo giudiziarioPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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