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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17318/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo, proposta nel 2019 da una società cessionaria di crediti bancari, per un credito chirografario derivante dal saldo passivo di un conto corrente acceso presso una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa e i cui crediti deteriorati erano stati ceduti in blocco alla cessionaria. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda perché ultratardiva rispetto alla chiusura dello stato passivo e perché non era stata dimostrata una causa non imputabile del ritardo. L’opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto non provato quando la cessionaria avesse avuto effettiva conoscenza del fallimento e aveva considerato irrilevante, ai fini dell’imputabilità del ritardo, la circostanza della comunicazione ex art. 92 l. fall. inviata alla banca in l.c.a. prima della cessione del credito. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi, violazione degli artt. 92 e 101 l. fall. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto imputabile alla cessionaria il ritardo, senza considerare la particolare complessità dell’operazione di cessione massiva di oltre 112.000 posizioni creditorie e l’assenza di una effettiva e ragionevole possibilità di individuare tempestivamente le posizioni fallimentari tra quelle cedute.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito del giudizio di non imputabilità del ritardo, attività preclusa in sede di legittimità quando il provvedimento impugnato sia sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente. La Corte ha inoltre osservato che il Tribunale aveva valorizzato correttamente i dati temporali rilevanti: fallimento dichiarato il 26 gennaio 2018, comunicazione ex art. 92 l. fall. inviata il 19 febbraio 2018 alla banca ancora titolare del credito, cessione del credito alla ricorrente il 22 febbraio 2018 e domanda di insinuazione solo il 7 ottobre 2019, dunque con ritardo superiore all’anno rispetto al termine per le domande tardive. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 92 l. fall.

    comunicazione del fallimento al creditore

    La comunicazione inviata alla banca ancora titolare del credito era idonea ai fini dell’adempimento dell’ufficio fallimentare; non è stata ritenuta decisiva per escludere la non imputabilità del ritardo della cessionaria, ma neppure ha imposto una diversa valutazione in concreto.

  • art. 101 l. fall.

    La valutazione sulla sussistenza di una causa non imputabile che giustifichi il ritardo nella domanda tardiva è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La Corte ha deciso in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto per la trattazione in sede camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica del passivo, la domanda di insinuazione ultratardiva è ammissibile solo se il creditore dimostri una causa non imputabile del ritardo; tale apprezzamento è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio per sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella motivatamente compiuta dal giudice di merito.
  • La comunicazione ex art. 92 l. fall. va valutata in concreto quanto alla sua incidenza sulla conoscenza del fallimento, ma la deduzione di una mancata effettiva ricezione o di difficoltà organizzative del creditore deve tradursi in allegazioni e prove specifiche sul momento della conoscenza e sui tempi di attivazione.
  • In presenza di cessione in blocco di una massa rilevantissima di crediti a un operatore professionale, il giudice di merito può considerare ragionevole un onere di maggiore diligenza nella verifica della situazione dei debitori ceduti, inclusa l’eventuale sopravvenuta apertura di procedure concorsuali.
  • Quando la motivazione del provvedimento impugnato esamina in modo logico i dati temporali decisivi e conclude per un ritardo irragionevole e non giustificato, la censura di violazione di legge o di vizio motivazionale non può essere utilizzata per ottenere un riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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