Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17482/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due serie di condanne irrevocabili: 1) sentenza Corte d'appello di Catanzaro 24/09/2019 (porto illegale di armi, ricettazione e detenzione abusiva di armi, fatti commessi a Gizzera il 21/12/2017) e 2) sentenza Corte d'appello di Catanzaro 21/10/2020 (varî reati riuniti per continuazione: rapina, rapina tentata, violazione legge armi, spari in luogo pubblico, sequestro di persona, lesioni, omicidio tentato, ricettazione e porto in luogo pubblico di armi, commessi in diverse date tra il 01/10/2015 e il 13/10/2017 in Lamezia Terme e Gizzera). Il GIP ha respinto la domanda ritenendo che non emergessero elementi di un medesimo disegno criminoso e ha posto rilievo decisivo sul fatto che i reati della prima sentenza sarebbero due anni successivi rispetto a quelli della seconda. Il ricorrente ha censurato tale decisione sostenendo che vi erano contiguità temporali e omogeneità di natura, luogo e modalità tali da giustificare il riconoscimento della continuazione; ha inoltre contestato la carenza motivazionale del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il GIP, pur avendo richiamato i principi giurisprudenziali sull'onere probatorio, ha motivato in modo generico e ha utilizzato dati temporali non corretti; ha omesso di valutare specifiche condotte e di considerare che alcuni reati erano temporalmente e territorialmente prossimi e con modalità esecutive analoghe, nonché che la continuazione era già stata riconosciuta in sede di cognizione per alcuni reati. Per tali motivi l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, in diversa persona fisica, per nuovo esame e nuova motivazione in piena autonomia decisionale.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione in sede esecutiva: il riconoscimento richiede una valutazione puntuale degli elementi che colleghino i reati già accertati, tenendo conto anche di riconoscimenti precedenti in sede di cognizione; il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente la valutazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Definizione del reato continuato e criterio per unificare più illeciti in un unico disegno criminoso; la Corte lo applica valutando identità di disegno criminoso, modalità e finalità comuni.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di norme di diritto (lett. b) e al vizio di motivazione (lett. e); sono stati invocati per censurare l'erronea applicazione delle norme sulla continuazione e la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata.

  • Corte Cost., sent. n. 183 del 2013

    Principio secondo cui, in caso di annullamento con rinvio, è prescritta la rinnovazione del giudizio davanti a diverso giudice per preservare garanzie di imparzialità.

Massime di principio

  • L'onere di provare la sussistenza della continuazione grava sul condannato che la eccepisce: non basta la mera contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato, ma sono necessari elementi specifici e concreti idonei a dimostrare un progetto criminoso unitario (modi operandi, finalità comuni, continuità funzionale).
  • In sede esecutiva il giudice deve valutare non solo la cronologia degli eventi, ma anche la precedente valutazione del giudice di cognizione: se quest'ultimo ha già riconosciuto la continuazione per alcuni reati, il giudice dell'esecuzione deve motivare espressamente le ragioni per non estendere o confermare quel riconoscimento.
  • La mera distanza temporale non è automaticamente ostativa al riconoscimento della continuazione; occorre un esame comparato delle caratteristiche dei fatti (luogo, modalità, finalità) e della loro prossimità temporale concreta.
  • La motivazione del provvedimento è essenziale: un rifiuto generico o basato su dati errati può portare all'annullamento e al rinvio del giudizio. Il rinvio, per garanzia di imparzialità, deve essere ad altro giudice.
  • Per presentare efficacemente una domanda di riconoscimento della continuazione è utile documentare e sottolineare elementi come il medesimo modus operandi, la stessa area territoriale, la coerenza delle finalità e la prossimità temporale degli eventi; più sono concreti e specifici gli elementi, maggiore la probabilità che il giudice li valuti positivamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.