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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11802/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 19/09/2019 contestando principalmente: 1) la mancata restituzione della somma di denaro sequestrata (e poi dichiarata confiscata) pari a euro 25.000,00 nonostante l'assoluzione dal reato di riciclaggio che aveva giustificato il sequestro/confisca; 2) l'insufficiente motivazione e la violazione di legge relativamente all'attribuzione a Barbuto della responsabilità per detenzione e porto illegali di arma e per ricettazione, laddove la Corte di appello aveva dedotto il concorso dalla mera circostanza che arma e denaro fossero stati rinvenuti nello stesso nascondiglio, senza ulteriori indizi idonei a dimostrare la disponibilità materiale o la cooperazione consapevole di Barbuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i ricorsi (quello di Terlizzi e il primo motivo di Barbuto) con le seguenti pronunce principali: 1) ha annullato la statuizione sulla confisca della somma di denaro sequestrata, rilevando l'assenza di adeguata motivazione da parte del giudice di appello, posto che l'assoluzione dal reato di riciclaggio aveva eliminato la base giuridica della misura ablativa; 2) ha accolto anche il secondo motivo di Barbuto, ritenendo insufficiente la motivazione che aveva attribuito a lui il possesso e la disponibilità dell'arma sulla base della mera collocazione dell'arma e del denaro nello stesso punto dell'auto; per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'assise d'appello di Firenze per nuovo giudizio sui capi relativi alla confisca e, nei confronti di Barbuto, sui capi A) (detenzione/porto arma) e C) (ricettazione).

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato è ammessa solo in caso di condanna per il reato o se le cose siano illecite per loro natura; la Corte ha ritenuto che, avendo la Corte d'appello assolto dal reato che giustificava la confisca (riciclaggio), la misura ablativa richiedeva una motivazione specifica che non è stata fornita.

  • art. 323 cod. proc. pen. (comma 1)

    Prevede la restituzione delle cose sequestrate quando il proscioglimento esclude la confisca; la Cassazione ha richiamato questo principio per affermare l'obbligo di spiegare perché la confisca fosse mantenuta dopo l'assoluzione dal reato fondante il sequestro.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e per vizio di motivazione; i ricorrenti hanno invocato tali censure per contestare l'inosservanza delle norme sulla confisca e la carenza logico-giuridica della motivazione in tema di responsabilità per detenzione/porto d'arme e ricettazione.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello assolve dall'illecito che era la base giuridica del sequestro/confisca (es. riciclaggio), la conferma della confisca richiede una motivazione specifica e autonoma; in mancanza la statuizione ablativa va annullata e può rendersi necessaria la restituzione del bene.
  • La mera co-occorrenza di oggetti illeciti e di denaro nello stesso nascondiglio non è di per sé sufficiente a dimostrare la disponibilità materiale o la partecipazione di entrambi gli occupanti dell'autoveicolo: occorrono ulteriori indizi concreti che colleghino la persona al possesso o alla cooperazione consapevole.
  • In tema di prova indiziaria, le conclusioni non possono fondarsi su congetture prive di plausibilità o non verificabili; la motivazione deve esplicitare i passaggi logici che collegano gli indizi ai fatti ascritti e escludere ragionevoli alternative.
  • Quando la motivazione di merito risulti carente su profili decisivi (p.es. confisca, responsabilità personale), la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, evitando di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti.
  • Per configurare il concorso in detenzione o porto di arma è necessario dimostrare la disponibilità materiale o il ruolo attivo/agevolatore del coimputato; la semplice consapevolezza che altri siano armati non è sufficiente né sotto il profilo soggettivo né oggettivo.

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