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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08788/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari e il sequestro preventivo, deducendo molteplici vizi: mancata audizione/interrogatorio di garanzia prima della misura (art. 291 c.1‑quater), nullità per assenza dei decreti autorizzativi e delle proroghe delle indagini e quindi inutilizzabilità delle intercettazioni (art. 406 e ss.; 267 e ss.), carenza di autonoma e specifica motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (art. 292 c.2 lett. c; art. 309 c.9), inesistenza o insufficienza dei gravi indizi rispetto a numerosi capi (elencati nei motivi: capi 1, 8, 15, 19, 46, 47, 48, 49), insussistenza delle esigenze cautelari e difetto di proporzionalità (art. 274, 275), illegittimità del sequestro preventivo per difetto di fumus, argomentazione astratta, mancata valutazione di proprietà e pertinenza dei beni e difetto di contraddittorio sulle condotte di riciclaggio (richiamate a fondamento del sequestro). I difensori hanno sollevato questioni articolate sia sulla rilevanza degli indizi sia sulla legittimità e proporzionalità delle misure personali e reali.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché, con atto del 14/01/2026, il ricorrente ha dichiarato personalmente di rinunciare all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.2 cod. proc. pen.; la rinuncia determina l'inammissibilità ex art. 591 c.1 lett. d). Perciò i motivi sostanziali posti a fondamento dei ricorsi non sono stati esaminati nel merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di ammenda alla cassa delle ammende, determinata in €500,00, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la rinuncia personale all'impugnazione; la Corte rileva che la dichiarazione di rinuncia resa personalmente dal ricorrente ha determinato la cessazione dell'impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che la rinuncia all'impugnazione integra causa di inammissibilità del ricorso, determinandone la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato questa norma per condannare il ricorrente al pagamento di una somma a titolo di ammenda anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia (richiamando orientamento di legittimità secondo cui la sanzione pecuniaria opera per tutte le ipotesi di inammissibilità previste).

  • art. 291, comma 1‑quater, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per lamentare la mancata audizione dell'indagato; la Corte non ha esaminato il punto nel merito in ragione dell'inammissibilità per rinuncia.

  • art. 406 e ss. cod. proc. pen. e art. 191 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla presunta assenza dei decreti autorizzativi di proroga; non sono state valutate nel merito a causa della dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 267 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sulle intercettazioni invocate per sostenere l'inutilizzabilità delle captazioni in assenza di decreti autorizzativi: questione rilevata ma non valutata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Invocata in relazione alla carenza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari; la Corte non si è pronunciata sul merito della doglianza per effetto della rinuncia.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamata con riferimento al contenuto dimostrativo dell'ordinanza di riesame; la questione non è stata esaminata causa inammissibilità.

  • art. 274 e art. 275 cod. proc. pen.

    Norme invocate in relazione alle esigenze cautelari, concretezza, attualità e proporzionalità della misura; i profili non sono stati valutati nel merito per la rinuncia all'impugnazione.

  • art. 416 cod. pen.

    Articolo penale richiamato tra i capi contestati per i quali il ricorrente lamentava mancanza di motivazione sui gravi indizi; la Corte non ha esaminato la fondatezza della censura.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma fiscale/penale richiamata per specifici capi che riguardano reati tributari; le doglianze sulla motivazione non sono state decise nel merito a causa dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia personale all'impugnazione (art. 589 c.2) determina inammissibilità del ricorso e blocca l'esame nel merito delle censure; valutare con attenzione prima di dichiarare la rinuncia.
  • In caso di inammissibilità per rinuncia il giudice può comunque condannare il ricorrente alle spese processuali e irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616; prevedere questo rischio nel valutare una rinuncia.
  • Le questioni sostanziali (nullità di intercettazioni, mancanza di decreti autorizzativi, carenze motivazionali sulle esigenze cautelari) non vengono esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per cause procedurali: per tutelare i diritti sostanziali, evitare atti che possano determinare l'inammissibilità.
  • Per contestare efficacemente misure cautelari è essenziale documentare tempestivamente i vizi procedurali (es. mancanza decreti di proroga, mancanza di interrogatorio di garanzia) e chiedere l'esame in sede di merito, non procedere alla rinuncia.
  • In materia di misure reali (sequestro preventivo) occorre dimostrare concretamente il difetto di fumus, l'assenza di pertinenza dei beni e la non riconducibilità alla responsabilità dell'indagato, oltre a segnalare eventuali vizi nel contraddittorio.
  • Le censure sulla motivazione devono essere formulate con specificità: indicare quali elementi probatori siano inidonei o mancanti e proporre misure meno afflittive dimostrando la loro adeguatezza e proporzionalità rispetto alle esigenze cautelari.

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