Cassazione Penale, Sentenza n. 08788/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari e il sequestro preventivo, deducendo molteplici vizi: mancata audizione/interrogatorio di garanzia prima della misura (art. 291 c.1‑quater), nullità per assenza dei decreti autorizzativi e delle proroghe delle indagini e quindi inutilizzabilità delle intercettazioni (art. 406 e ss.; 267 e ss.), carenza di autonoma e specifica motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (art. 292 c.2 lett. c; art. 309 c.9), inesistenza o insufficienza dei gravi indizi rispetto a numerosi capi (elencati nei motivi: capi 1, 8, 15, 19, 46, 47, 48, 49), insussistenza delle esigenze cautelari e difetto di proporzionalità (art. 274, 275), illegittimità del sequestro preventivo per difetto di fumus, argomentazione astratta, mancata valutazione di proprietà e pertinenza dei beni e difetto di contraddittorio sulle condotte di riciclaggio (richiamate a fondamento del sequestro). I difensori hanno sollevato questioni articolate sia sulla rilevanza degli indizi sia sulla legittimità e proporzionalità delle misure personali e reali.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché, con atto del 14/01/2026, il ricorrente ha dichiarato personalmente di rinunciare all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.2 cod. proc. pen.; la rinuncia determina l'inammissibilità ex art. 591 c.1 lett. d). Perciò i motivi sostanziali posti a fondamento dei ricorsi non sono stati esaminati nel merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di ammenda alla cassa delle ammende, determinata in €500,00, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata per la rinuncia personale all'impugnazione; la Corte rileva che la dichiarazione di rinuncia resa personalmente dal ricorrente ha determinato la cessazione dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che la rinuncia all'impugnazione integra causa di inammissibilità del ricorso, determinandone la declaratoria di inammissibilità.
La Corte ha applicato questa norma per condannare il ricorrente al pagamento di una somma a titolo di ammenda anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia (richiamando orientamento di legittimità secondo cui la sanzione pecuniaria opera per tutte le ipotesi di inammissibilità previste).
art. 291, comma 1‑quater, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per lamentare la mancata audizione dell'indagato; la Corte non ha esaminato il punto nel merito in ragione dell'inammissibilità per rinuncia.
art. 406 e ss. cod. proc. pen. e art. 191 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla presunta assenza dei decreti autorizzativi di proroga; non sono state valutate nel merito a causa della dichiarazione di inammissibilità.
art. 267 e ss. cod. proc. pen.
Norme sulle intercettazioni invocate per sostenere l'inutilizzabilità delle captazioni in assenza di decreti autorizzativi: questione rilevata ma non valutata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Invocata in relazione alla carenza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari; la Corte non si è pronunciata sul merito della doglianza per effetto della rinuncia.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento al contenuto dimostrativo dell'ordinanza di riesame; la questione non è stata esaminata causa inammissibilità.
art. 274 e art. 275 cod. proc. pen.
Norme invocate in relazione alle esigenze cautelari, concretezza, attualità e proporzionalità della misura; i profili non sono stati valutati nel merito per la rinuncia all'impugnazione.
Articolo penale richiamato tra i capi contestati per i quali il ricorrente lamentava mancanza di motivazione sui gravi indizi; la Corte non ha esaminato la fondatezza della censura.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma fiscale/penale richiamata per specifici capi che riguardano reati tributari; le doglianze sulla motivazione non sono state decise nel merito a causa dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia personale all'impugnazione (art. 589 c.2) determina inammissibilità del ricorso e blocca l'esame nel merito delle censure; valutare con attenzione prima di dichiarare la rinuncia.
- In caso di inammissibilità per rinuncia il giudice può comunque condannare il ricorrente alle spese processuali e irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616; prevedere questo rischio nel valutare una rinuncia.
- Le questioni sostanziali (nullità di intercettazioni, mancanza di decreti autorizzativi, carenze motivazionali sulle esigenze cautelari) non vengono esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per cause procedurali: per tutelare i diritti sostanziali, evitare atti che possano determinare l'inammissibilità.
- Per contestare efficacemente misure cautelari è essenziale documentare tempestivamente i vizi procedurali (es. mancanza decreti di proroga, mancanza di interrogatorio di garanzia) e chiedere l'esame in sede di merito, non procedere alla rinuncia.
- In materia di misure reali (sequestro preventivo) occorre dimostrare concretamente il difetto di fumus, l'assenza di pertinenza dei beni e la non riconducibilità alla responsabilità dell'indagato, oltre a segnalare eventuali vizi nel contraddittorio.
- Le censure sulla motivazione devono essere formulate con specificità: indicare quali elementi probatori siano inidonei o mancanti e proporre misure meno afflittive dimostrando la loro adeguatezza e proporzionalità rispetto alle esigenze cautelari.
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