Cassazione Civile, Ordinanza n. 31380/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dall’esecuzione forzata promossa da una lavoratrice nei confronti degli eredi di un soggetto che aveva agito quale Commissario Straordinario di un’associazione non riconosciuta, in relazione a un credito da licenziamento illegittimo e alle spese liquidate in favore di altre parti. La Corte d’appello aveva ritenuto il de cuius responsabile in solido ai sensi dell’art. 38 c.c., valorizzando la firma della lettera di licenziamento e l’assunzione, di fatto, dei poteri decisionali dell’ente; aveva inoltre ritenuto sufficiente, ai fini dell’esecuzione, il titolo formatosi solo contro l’associazione. Gli eredi ricorrono per cassazione deducendo: omesso esame del fatto decisivo relativo all’assenza di un titolo esecutivo formato nei confronti del loro dante causa, perché il giudizio di cognizione era stato promosso solo contro l’associazione; violazione dell’art. 38 c.c. per mancanza di prova di una concreta attività negoziale svolta in nome e per conto dell’associazione, non essendo sufficiente la mera titolarità della rappresentanza; omesso esame dell’erronea declaratoria di tardività della censura sull’ordine di preventiva escussione del patrimonio dell’associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ribadito che la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. richiede la prova dell’attività negoziale effettivamente svolta in nome e per conto dell’associazione, ma ha soprattutto chiarito che il titolo esecutivo formato nei soli confronti dell’associazione non si estende automaticamente al soggetto che sarebbe responsabile solidale ex art. 38 c.c. Se il creditore vuole agire anche contro quest’ultimo, deve convenirlo già nel giudizio di cognizione per ottenerne l’accertamento e la condanna; in difetto, occorre un autonomo giudizio di cognizione. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non deriva dalla sola titolarità della rappresentanza, ma dall'attività negoziale effettivamente svolta; inoltre il titolo esecutivo formato contro la sola associazione non si estende automaticamente al soggetto ritenuto solidalmente responsabile, che deve essere destinatario di un autonomo accertamento di cognizione se non convenuto nel giudizio originario.
La memoria delle ricorrenti è stata depositata ai sensi di tale norma nel procedimento in camera di consiglio.
Massime di principio
- Per la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta è necessaria la prova di una concreta attività negoziale svolta nell’interesse dell’ente; la mera investitura formale o titolarità della rappresentanza non basta, se non accompagnata dall’effettivo compimento dell’atto.
- Il titolo esecutivo ottenuto contro la sola associazione non riconosciuta non è automaticamente azionabile contro il soggetto che possa rispondere ex art. 38 c.c.: se costui non è stato convenuto nel giudizio di cognizione, occorre un separato giudizio di accertamento e condanna nei suoi confronti.
- Nel ricorso per cassazione rileva il contenuto sostanziale della censura, non l’esatta formula adottata nella rubrica del motivo, purché il tenore complessivo consenta di coglierne la doglianza.
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