Cassazione Penale, Ordinanza n. 08001/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all'art. 659 c.p. Avverso la decisione aveva proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione. Con il primo motivo lamentava che il fatto dovesse ritenersi insussistente o comunque non costituente reato; con il secondo censurava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; con il terzo deduceva l'eccessività della pena. La Corte non è entrata nel merito di tali doglianze perché ha rilevato una causa di inammissibilità formale del ricorso: il difensore che aveva sottoscritto l'impugnazione non risultava iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, requisito richiesto per il ricorso per cassazione. La Corte ha escluso che la conversione dell'appello in ricorso potesse derogare a tale regola.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p. Ha precisato che la conversione dell'appello in ricorso per cassazione non comporta alcuna deroga a tale requisito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
indica il reato per il quale era intervenuta la condanna di merito, ma la Corte non si pronuncia sul merito della fattispecie.
richiede l'iscrizione del difensore nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; la sua mancanza rende inammissibile il ricorso per cassazione.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono sottoscritti da un avvocato non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
- La conversione dell'appello in ricorso per cassazione non elide i requisiti soggettivi di abilitazione del difensore richiesti per il giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di abilitazione del difensore comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione non esamina i motivi di merito quando l'impugnazione è affetta da una causa di inammissibilità originaria e assorbente.
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