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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19159/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il procedimento di esecuzione richiede l'impulso di parte (PM, interessato o difensore) e il provvedimento del G.E. adottato senza valida richiesta è nullo. L'ordinanza che aveva dichiarato la prescrizione della cartella esattoriale è stata annullata. Le altre censure sono state assorbite.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato la prescrizione del credito relativo a una cartella esattoriale. I motivi principali erano: 1) carenza di legittimazione del Giudice dell'Esecuzione a provvedere in assenza di una valida istanza di parte ai sensi dell'art. 666 c.p.p., poiché l'impulso era stato dato da una nota amministrativa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dal medesimo Tribunale anziché dal PM, dall'interessato o dal difensore; 2) difetto di giurisdizione, atteso che la procedura prevista dall'art. 1, comma 358, L. 228/2012 è una interlocuzione amministrativa tra uffici; 3) manifesta illogicità e contraddittorietà nella qualificazione del credito come spese di giustizia invece che come pena pecuniaria (multa), con richiamo all'art. 172, ultimo comma, c.p. in relazione alla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il Giudice dell'esecuzione procede a richiesta del Pubblico Ministero, dell'interessato o del difensore; la Corte interpreta il termine "interessato" in senso ampio ma ritiene che nel caso l'atto amministrativo trasmesso non sia idoneo a costituire la richiesta necessaria ad avviare il procedimento.

  • art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità insanabile del provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio quando invece il procedimento richiede impulso di parte; la Corte lo usa per affermare l'illegittimità del provvedimento adottato senza valida istanza.

  • art. 1, comma 358, L. 228/2012

    Disciplina una procedura amministrativa di interlocuzione tra uffici per istanze di sospensione/sgravio di cartelle; la Corte indica che tale procedimento interno amministrativo non sostituisce la formale richiesta processuale che abilita il G.E. a provvedere.

  • art. 172, ultimo comma, cod. pen.

    Riferimento normativo invocato dalla difesa/PM relativo alla disciplina della prescrizione delle sanzioni pecuniarie e agli effetti della recidiva; la Corte non decide nel merito poiché annulla il provvedimento per vizi procedurali, ma riconosce che la qualificazione del credito (spese vs pena pecuniaria) è rilevante ai fini della prescrizione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti esecutivi penali il Giudice dell'Esecuzione può intervenire solo su impulso del PM, dell'interessato o del difensore: comunicazioni o note amministrative non sostituiscono una formale istanza processuale.
  • Un provvedimento del G.E. adottato d'ufficio, fuori dalle eccezioni previste (es. amnistia/indulto), è invalido e annullabile per nullità insanabile.
  • Le iniziative amministrative ex art. 1, comma 358, L. 228/2012 hanno natura interlocutoria interna e non trasferiscono al Giudice dell'Esecuzione la legittimazione a decidere senza la presenza di una richiesta processuale formale.
  • Prima di affrontare questioni di merito (es. prescrizione, qualificazione del credito come spesa o pena pecuniaria), il giudice e le parti devono verificare la regolarità e la legittimazione dell'impulso procedimentale.
  • In casi simili è opportuno che l'ente amministrativo o l'interessato formalizzino una richiesta processuale (o il PM promuova l'incidente) per evitare che eventuali provvedimenti vengano annullati per vizi di legittimazione.
  • La corretta qualificazione del credito (spese di giustizia vs multa/pena pecuniaria) è determinante ai fini della prescrizione: occorre valutare le conseguenze di recidiva e le norme specifiche sulla imprescrittibilità delle sanzioni pecuniarie quando rilevanti.

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