Cassazione Civile, Ordinanza n. 15175/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per Euro 20.658,28, asseritamente dovuti a titolo di anticipazioni effettuate in favore di una società. Il debitore propose opposizione tardiva sostenendo di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto, poiché la notificazione ex art. 140 c.p.c. era stata eseguita in un indirizzo nel quale non risiedeva più da tempo. Il tribunale dichiarò inammissibile l’opposizione; la corte d’appello, invece, ritenne ammissibile l’opposizione tardiva e revocò il decreto, valorizzando la residenza anagrafica altrove del debitore e i contratti di comodato/locazione relativi all’immobile dove era stata eseguita la notifica. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: con i primi motivi ha contestato la regolarità della notificazione dell’appello e dedotto la nullità dell’atto di opposizione; con altri motivi ha censurato la mancata ammissione/sostituzione di testimoni, l’allocazione dell’onere della prova e soprattutto l’affermazione della corte d’appello secondo cui l’opponente avrebbe provato la mancata tempestiva conoscenza del decreto. Ha inoltre insistito sull’interpretazione della scrittura privata del 7 novembre 2001, sostenendo che essa integrasse riconoscimento del credito o comunque fattispecie di pagamento/indebito/arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo, e ha accolto il sesto motivo. Ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi. In particolare, ha affermato che per l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non basta dimostrare l’irregolarità della notificazione del monitorio, ma occorre anche la prova che, a causa di tale irregolarità, l’ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto e non sia stato in grado di proporre opposizione nei termini. Poiché il giudice di merito si era arrestato alla sola irregolarità della notifica senza accertare il nesso causale tra irregolarità e mancata tempestiva conoscenza, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che dovrà compiere tale indagine e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
L'elezione di domicilio rilevante ai fini della notificazione dell'impugnazione deve essere fatta dalla parte; quella effettuata dal difensore non produce l'effetto previsto dalla norma.
La notificazione eseguita ai sensi di tale norma può essere irregolare se compiuta nel luogo in cui il destinatario non ha più la residenza, ma l’irregolarità da sola non basta a fondare l’opposizione tardiva.
L’opposizione tardiva è ammissibile solo se, oltre all’irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, l’opponente prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per causa di tale irregolarità.
I motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione; la relativa questione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non tempestivamente riproposta.
Le questioni non accolte o assorbite in primo grado devono essere riproposte dalla parte rimasta contumace in appello, altrimenti restano precluse.
L’onere di provare la mancata tempestiva conoscenza del decreto, a causa dell’irregolarità della notificazione, grava sull’opponente.
Richiamato dal ricorrente nei motivi assorbiti, in relazione alla prospettazione di un pagamento eseguito da terzo.
Richiamato dal ricorrente nei motivi assorbiti, in relazione alla surrogazione.
Richiamato dal ricorrente nei motivi assorbiti, in relazione alla surrogazione legale.
Richiamato dal ricorrente nei motivi assorbiti, come possibile fondamento dell’azione di ripetizione dell’indebito.
Richiamato dal ricorrente nei motivi assorbiti, come possibile fondamento dell’indebito soggettivo.
Richiamato tra le norme processuali invocate nei motivi di ricorso.
Richiamato tra le norme processuali invocate nei motivi di ricorso.
Richiamato tra le norme processuali invocate nei motivi di ricorso.
Richiamato tra le norme processuali invocate nei motivi di ricorso.
Richiamato tra le norme processuali invocate nei motivi di ricorso.
Richiamato tra le norme processuali invocate nei motivi di ricorso.
Richiamato con riferimento al giudicato interno e al passaggio in giudicato delle statuizioni non impugnate.
Richiamato in relazione alle preclusioni in appello.
Richiamato tra le norme processuali invocate nei motivi di ricorso.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla forma della sentenza.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- Per l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente la sola irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio: l’opponente deve provare anche che, proprio a causa di quella irregolarità, non abbia avuto conoscenza tempestiva del decreto e non sia stato in grado di proporre opposizione nei termini.
- L’indagine giudiziale sull’opposizione tardiva deve accertare in modo espresso il nesso causale tra vizio della notificazione e mancata conoscenza tempestiva dell’ingiunzione; una motivazione che si arresti al solo dato dell’irregolarità notificatoria è insufficiente.
- L’onere di dimostrare i presupposti dell’opposizione tardiva grava sull’opponente.
- L’elezione di domicilio rilevante ai fini della notificazione dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., deve provenire dalla parte e non dal difensore; in mancanza di una valida elezione, la notificazione presso il procuratore costituito è valida.
- Le questioni di nullità della sentenza o dell’atto introduttivo devono essere fatte valere nei gradi di merito e, se la parte resta contumace in appello, devono essere ritualmente riproposte; in difetto, sono precluse in cassazione.
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