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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21111/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione la decisione della Corte d'appello che non gli aveva riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno di speciale tenuità) relativamente a una rapina per la sottrazione di una borsa contenente 10 euro, documenti e effetti personali. La difesa sosteneva che il modesto valore del bene e le esigue lesioni alla persona offesa giustificassero l'applicazione dell'attenuante; contestava invece la valutazione dei giudici di merito che avevano considerato rilevanti elementi quali l'età della vittima e le conseguenze sulla sua integrità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito: per il reato di rapina la particolare tenuità del danno non può essere valutata solo in base al valore economico del bene sottratto, ma va considerata complessivamente anche la lesione alla persona (libertà, integrità fisica e morale). Nel caso concreto l'imputato aveva cagionato lesioni a una persona anziana (gare di prognosi 7 giorni) e avevano avuto rilievo anche la sottrazione dei documenti, per i cui oneri e tempi di rinnovo la Corte non ha ritenuto il danno di speciale tenuità. È stato inoltre richiamato il principio per cui la restituzione posteriore della refurtiva non rileva ai fini della valutazione della tenuità del danno. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità, se invocata per il reato di rapina, richiede la valutazione complessiva del pregiudizio patrimoniale e delle lesioni alla persona; non è sufficiente il solo modesto valore economico del bene sottratto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per la motivazione dell'osservanza dei limiti di motivazione nei ricorsi e per la riduzione dei termini concessa nel procedimento (il ricorso è stato proposto nei limiti di legge).

  • art. 169 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla riduzione dei termini per il giudizio di cassazione disposta su istanza del difensore.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente come limite alla cognizione della Corte di cassazione: non è consentito chiedere un nuovo apprezzamento del fatto o della prova in sede di legittimità quando il motivo si risolve in mera riconsiderazione delle stesse.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato quale conseguenza alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali.

  • Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024 (Nafi), Rv. 287095 – 02

    Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui, nel reato di rapina, la valutazione della particolare tenuità del danno richiede la considerazione degli effetti sulla persona offesa oltre che del valore economico del bene.

  • Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019 (Ingenito), Rv. 275922 – 01

    Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la restituzione della refurtiva dopo la consumazione è un "post factum" non valutabile ai fini della configurabilità dell'attenuante della particolare tenuità del danno.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'applicabilità delle norme sanzionatorie per l'inammissibilità e alla determinazione della somma a beneficio della Cassa delle ammende; usata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per il reato di rapina la valutazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità non può fondarsi esclusivamente sul modesto valore economico del bene sottratto; è necessario valutare complessivamente anche le conseguenze sulla libertà, integrità fisica e morale della vittima.
  • Le lesioni e la vulnerabilità della vittima (es. età avanzata) aumentano il rilievo offensivo dell'azione e rendono meno probabile il riconoscimento della particolare tenuità del danno.
  • La restituzione successiva della refurtiva è un elemento posteriore alla consumazione e, di regola, non può essere utilizzata per qualificare come particolarmente tenue il danno subìto al momento del fatto.
  • In sede di cassazione non è consentito chiedere un nuovo apprezzamento delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, senza indicare errori di legge o palese contraddittorietà, risultano inammissibili o manifestamente infondati.
  • La difesa che mira al riconoscimento dell'attenuante dovrà documentare specificamente e puntualmente l'entità del danno al momento della consumazione (certificati medici, prova dell'assenza di danni materiali o burocratici rilevanti al momento del fatto), evitando censure generiche o alternative di mera rivalutazione probatoria.
  • Le decisioni di merito, se motivate in modo congruo e non contraddittorio, non sono rivedibili in cassazione salvo incorrere nei limiti di cui all'art. 606 cod. proc. pen.; per impugnazioni efficaci è necessario contestare specifici vizi di diritto o di motivazione.

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