Cassazione Civile, Ordinanza n. 31574/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un immobile sito in Barzanò. I proprietari avevano presentato un'istanza per ottenere la variazione della classificazione catastale e della rendita attribuita al bene, ritenendo non corrispondente al vero la situazione di fatto o di diritto posta a base della precedente classificazione. L'amministrazione aveva respinto l'istanza. In primo grado era stato accolto il ricorso dei contribuenti, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, qualificando il diniego come atto di autotutela impugnabile solo per vizi dell'esercizio del potere discrezionale. Con il ricorso per cassazione i contribuenti denunciano violazione degli artt. 2, comma 3, e 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la loro domanda non era una richiesta di autotutela, bensì una vera istanza di variazione catastale, e che quindi il diniego era un atto catastale impugnabile nel merito dinanzi al giudice tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'istanza presentata dai contribuenti deve essere qualificata come richiesta di variazione della classificazione catastale e non come istanza di autotutela. Il diniego espresso dell'amministrazione, in quanto atto relativo alle operazioni catastali e in particolare all'attribuzione della rendita catastale, è impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 546 del 1992. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
ricomprende nella giurisdizione tributaria le controversie sulla consistenza, il classamento delle unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
art. 19, comma 1, lett. f), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente l'impugnazione degli atti relativi alle operazioni catastali; il diniego di variazione catastale rientra tra tali atti.
art. 1, D.M. 19 aprile 1994, n. 701
il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva ha natura ordinatoria e non perentoria.
art. 53 Cost.
il principio di capacità contributiva esclude che un errore originario resti cristallizzato in una imposizione falsata e più gravosa del dovuto.
art. 10, L. 7 luglio 2000, n. 212
"i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede"
la correzione di errori dichiarativi è coerente con il dovere di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione.
richiamato solo per la definizione camerale del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro di legittimità invocato per la denuncia di violazione di legge.
Massime di principio
- Nel procedimento di classamento catastale il contribuente può chiedere la rettifica o variazione della rendita proposta quando la situazione di fatto o di diritto originariamente denunciata non sia veritiera, senza limiti temporali preclusivi.
- Il termine previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell'amministrazione ha natura ordinatoria e non impedisce al contribuente di correggere errori od omissioni nella propria denuncia.
- La rendita catastale ha efficacia meramente riflessa ai fini impositivi e non natura costitutiva di un'obbligazione tributaria; perciò non può essere cristallizzata come definitiva e irrevocabile se basata su dati inesatti.
- Il diniego espresso o tacito dell'amministrazione a una istanza di variazione catastale è atto relativo alle operazioni catastali ed è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
- L'istanza del contribuente va qualificata in base al suo contenuto sostanziale: se mira a correggere la rendita/classamento, non può essere degradato a mera domanda di autotutela discrezionale.
- I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati a collaborazione e buona fede, sicché non vi è ragione di mantenere una imposizione fondata su dati errati noti al contribuente stesso.
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