Cassazione Penale, Ordinanza n. 24934/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano aspecifici e non correlati alle ragioni della decisione di merito, oltre che manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la sua responsabilità per estorsione. Ha dedotto: 1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità per il reato di estorsione; 2) mancanza di motivazione sulla mancata riqualificazione del fatto in truffa; 3) contraddittorietà della motivazione sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già proposte in appello e non specifici, oltre che manifestamente infondati, in quanto non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e miravano in realtà a una diversa lettura del materiale probatorio.
Norme richiamate
Norma evocata dal ricorrente per sostenere la mancata concessione di una circostanza attenuante; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché assorbe la censura nella declaratoria di inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, intesa anche come difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, senza confutare le argomentazioni del giudice di merito, integra aspecificità.
- La mancanza di specificità non dipende solo dalla genericità del motivo, ma anche dall'assenza di correlazione tra le ragioni poste a base della decisione e quelle addotte nell'impugnazione.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste di vizi motivazionali, si risolva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e in una lettura alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità.
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