Cassazione Penale, Ordinanza n. 09026/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Il primo motivo contestava la motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza che la corte di merito avesse errato nel valorizzare gli elementi probatori, ma la censura è stata ritenuta una mera riproposizione dei motivi già esaminati e respinti in appello, senza una critica argomentata specifica. Il secondo motivo denunciava il mancato riconoscimento della recidiva semplice, ma la Corte ha rilevato che tale questione non era stata dedotta in appello e quindi non era proponibile per la prima volta in cassazione. Il terzo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito valorizzava elementi rilevanti e decisivi, in particolare i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato.
Norme richiamate
Integra il reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto di un assegno bancario in bianco fuori dalle regole che ne disciplinano la circolazione, potendosi inferire la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene dalle modalità concrete della detenzione e della consegna del titolo.
Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità della censura.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene può desumersi da elementi oggettivi univoci, quali la ricezione di un titolo bancario in bianco al di fuori delle regole di circolazione ordinarie e l'assenza di una plausibile spiegazione alternativa della sua disponibilità.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riprodurre doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese: è necessaria una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile perché solo apparente.
- Le censure che introducono per la prima volta in cassazione questioni non dedotte in appello sono inammissibili, quando il controllo di legittimità richiede la previa devoluzione al giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali dell'imputato; non è necessario affrontare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
Come è indicizzato
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