Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31362/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo generico e aspecifico, non adeguatamente correlato alle argomentazioni della decisione di merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, senza esonero ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, lamentando con un unico motivo mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 546 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è generico e aspecifico, e dunque non è deducibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È la norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non ne rivede il merito, ma prende atto della conferma della responsabilità penale per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 546 c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta mancanza di motivazione; la Corte ritiene che la motivazione di merito sia invece adeguata e immune da vizi logico-giuridici.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte qualifica il motivo come manifestamente inammissibile perché generico e aspecifico, dunque non idoneo a introdurre validamente il sindacato di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze generiche integra inammissibilità.
  • La deduzione di mancanza di motivazione non è sufficiente, da sola, se non è accompagnata dall'indicazione delle concrete criticità logico-giuridiche della decisione di merito.
  • Quando la Corte di cassazione ritiene la motivazione di merito congrua e immune da vizi logici, non può essere censurata con censure astratte o non autosufficienti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
  • La conferma della condanna in appello resta ferma quando il ricorso non introduce questioni realmente scrutinabili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.