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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33137/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione per un credito iscritto a ruolo dal Comune, relativo a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. In primo grado l'opposizione era stata rigettata e il Tribunale aveva confermato la decisione. In cassazione venivano dedotti tre motivi: con i primi due si lamentava violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost., assumendo che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto non prodotta la documentazione già depositata in primo grado e nuovamente trasmessa con il fascicolo di parte, in particolare il ricorso al prefetto avverso la sanzione e la relativa mancata definizione; con il terzo motivo si censurava la statuizione sulle spese di secondo grado, prospettandola come conseguenza del preteso errore commesso sul merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sui primi due motivi, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a denunciare un errore di fatto percettivo del giudice di merito, consistente nell'asserita inesatta percezione dell'esistenza in atti di documenti decisivi; un simile errore non è deducibile con ricorso per cassazione, ma soltanto con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Il terzo motivo è stato qualificato come mero "non motivo", perché non denunciava un autonomo vizio della condanna alle spese ma si limitava a chiederne la caducazione quale conseguenza dell'ipotetico accoglimento dei primi motivi. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    norma invocata per l'opposizione all'esecuzione proposta contro la cartella di pagamento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione delle prove

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto difetto o insufficienza di motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione della sentenza di appello

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso, ma ritenuto non idoneo a veicolare la denuncia dell'errore di fatto percettivo

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    ritenuto l'unico rimedio esperibile contro la svista materiale consistente nell'erronea percezione dell'esistenza di documenti in atti

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo con riferimento alla condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo con riferimento alla regolazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • L'errore del giudice che consista nell'inesatta percezione dell'esistenza o della presenza in atti di un documento integra un errore di fatto percettivo, non un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., ed è deducibile soltanto con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
  • La censura di cassazione deve colpire un autonomo vizio di legittimità della decisione impugnata: non è ammissibile un motivo che si limiti a chiedere la caducazione di una statuizione come mera conseguenza dell'eventuale accoglimento di altri motivi.
  • Quando il ricorso in cassazione si fonda, in sostanza, sulla contestazione dell'apprezzamento del materiale documentale compiuto dal giudice di merito, ma in termini di presunta inesistenza in atti di documenti che invece vi sarebbero, il rimedio corretto è la revocazione per errore di fatto e non il ricorso per cassazione.
  • La condanna alle spese del giudizio di merito o di legittimità può essere censurata in cassazione solo ove sia dedotto un vizio autonomo della statuizione; se la doglianza dipende esclusivamente dall'accoglimento di censure sul merito, essa non ha autonomia e segue la sorte del motivo principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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