Cassazione Penale, Sentenza n. 29967/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la determinazione del trattamento sanzionatorio decisa dalla Corte di appello in sede di rinvio dopo annullamento parziale da parte della Corte di cassazione. Il ricorrente contestava che i Giudici di appello avessero operato una semplice "operazione aritmetica" nella riduzione complessiva dell'aumento di pena per la continuazione, assegnando a ciascun reato lo stesso valore (2 mesi) senza motivare il "peso" relativo dei singoli reati e senza rendere conto dei criteri logico-giuridici adottati, violando le norme sul calcolo della pena e lamentando motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che, tenuto conto della declaratoria di prescrizione di uno dei reati, ha rideterminato l'aumento per la continuazione riducendolo dagli originari 6 mesi a complessivi 4 mesi, con conseguente pena finale di 6 anni e 4 mesi di reclusione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle fattispecie di bancarotta consumate nel medesimo fallimento, i reati mantengono autonomia ontologica ma sono unificati ai soli fini sanzionatori dall'art. 219 r.d. 16 marzo 1942, n. 267; la quantificazione dell'aumento conseguente alla prescrizione di uno dei reati è rimessa al giudice di merito e pertanto il sindacato di legittimità è limitato se la motivazione è sufficiente e non arbitraria. Condanna il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219, comma 1
Usata per giustificare l'aggravamento previsto per i reati fallimentari rispetto alla pena base; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante ai delitti ascritti nei capi indicati.
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219, comma 2, n. 1
Interpretato come disciplina speciale della continuazione per i reati fallimentari: più reati mantengono autonomia ma sono unificati ai soli fini sanzionatori, e la quantificazione dell'aumento è rimessa al giudice di merito.
Richiamato indirettamente per evidenziare che la disciplina della continuazione prevista dall'art. 219 R.D. deroghi a quella ordinaria dell'art. 81 c.p., quindi regole diverse si applicano ai reati fallimentari.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma processuale invocata a fondamento del motivo di impugnazione (violazione di legge e motivazione insufficiente); la Corte ha ritenuto il motivo infondato per mancanza di arbitrarietà o illogicità nella motivazione di merito.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Richiamato per i limiti di enunciazione del motivo nella motivazione sintetica richiesta dal rito, la Corte ha comunque esaminato il profilo dedotto e lo ha ritenuto infondato.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Citato in relazione alla requisitoria scritta del pubblico ministero; non incide sul merito ma sul rito di presentazione della requisitoria.
Massime di principio
- Nei delitti fallimentari consumati nell'ambito dello stesso fallimento le condotte restano reati autonomi ma sono unificati ai soli fini sanzionatori dall'art. 219 R.D. 267/1942; la continuazione ha disciplina speciale rispetto all'art. 81 c.p.
- Se uno dei reati ascritti viene dichiarato prescritto, ciò incide sulla quantificazione dell'aumento per la continuazione, ma la determinazione del nuovo aumento è rimessa al giudice di merito e richiede motivazione sufficiente, non una formula aritmetica obbligatoria.
- La Corte di cassazione sindaca la determinazione discrezionale della pena solo se emergono arbitrarietà, illogicità manifeste o motivazione del tutto insufficiente; un apprezzamento motivato e congruo del giudice di merito è immune da annullamento.
- In impugnazioni per vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio l'onere del ricorrente è dimostrare che la valutazione di merito sia priva di giustificazione razionale o manifestamente contraddittoria, non il semplice dissenso sul valore relativo dei reati.
- Per future situazioni analoghe, il giudice di merito dovrebbe esplicitare i criteri che lo portano a ponderare il "peso" dei singoli reati nella determinazione dell'aumento per continuazione, soprattutto quando alcuni reati vengono esclusi o prescritti, per rendere la scelta sindacabile solo se priva di elementi logici.
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