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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19364/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110 e 270-bis c.p. per presunto finanziamento dell'organizzazione terroristica Hamas tramite associazioni di beneficenza. La difesa censurava, tra l'altro, l'inammissibilita della consulenza tecnica di parte (consulenza storica), l'uso di 'fonti aperte' non specificate e non verificate dal Tribunale, l'insufficiente prova del collegamento tra i trasferimenti di denaro e finalità terroristiche (mancata verifica della destinazione dei fondi), la errata qualificazione del ruolo di soggetti terzi (es. Osama Alisawi) e la carenza di elementi indicativi di internita del ricorrente nell'associazione terroristica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'ammissione della consulenza storica di parte, confermando la corretta esclusione perché la relazione introduceva accertamenti e qualificazioni giuridiche riservate al giudice e mancava di adeguato rigore metodologico. Ha invece annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per vizio motivazionale connesso all'uso di 'fonti aperte' generiche e non specificate: la Corte ha disposto che in sede di rinvio il giudice dovrà riesaminare il thema probandum selezionando e qualificando le fonti aperte, valutandone provenienza, attendibilita e pertinenza, e verificare se sussistano altri elementi processuali validi a fondare la decisione (in particolare con riguardo alla destinazione dei fondi, al ruolo del ricorrente e alla natura e funzione delle charities coinvolte). Il provvedimento di Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza di respingimento dell'istanza di riesame e disposto nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; chiunque partecipa a tali associazioni à punito con la reclusione da cinque a dieci anni

    La Corte ricorda che l'art. 270-bis à una fattispecie a dolo specifico che punisce sia la partecipazione interna sia il finanziamento dell'associazione terroristica; la partecipazione può manifestarsi come internità stabile o come concorso esterno quando il contributo rafforzi o mantenga l'attività dell'organizzazione.

  • L. n. 153 del 2016 e art. 270-quinquies.1 cod. pen.

    Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento di condotte con finalità di terrorismo

    La norma amplia la soglia di punibilità rispetto al mero finanziamento associativo punendo anche la raccolta o la messa a disposizione di fondi destinati al terrorismo, ma resta sussidiaria rispetto all'art. 270-bis.

  • art. 270-sexies cod. pen.

    Definizione di condotte con finalità di terrorismo: atti che per natura o contesto possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiuti allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici

    La Corte conferma che la qualificazione terroristica si valuta anche alla luce degli indici descrittivi dell'art. 270-sexies e delle convenzioni internazionali richiamate.

  • Direttiva UE 2017/541

    La Corte richiama la Direttiva per interpretare il concetto di partecipazione e finanziamento del terrorismo e per argomentare l'anticipazione della soglia di punibilità in materia di finanziamento del terrorismo.

  • Convenzione di New York del 1999 (recepita con L. n. 7 del 2003)

    Fonti internazionali integrate dalla Corte per definire la nozione di finanziamento del terrorismo e l'ambito delle condotte rilevanti anche in contesti bellici o di conflitto.

  • d.lgs. 22 giugno 2007 n. 109, art. 1 lett. d

    Costituisce finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche destinati ad essere utilizzati per condotte con finalità di terrorismo

    Norma di coordinamento che aiuta a definire la nozione di finanziamento del terrorismo a fini interpretativi nel procedimento.

Massime di principio

  • Una consulenza tecnica di parte non può trasformarsi in un autonomo accertamento di fatto o in una valutazione giuridica: deve limitarsi a pareri su dati già acquisiti; altrimenti può essere legittimamente esclusa.
  • Le cosiddette 'fonti aperte' (notizie web, stampa, ecc.) possono essere utilizzate solo se specificamente indicate, qualificate nella provenienza e sottoposte a valutazione di attendibilitÃ; le citazioni generiche di 'fonti aperte' sono inammissibili e possono invalidare la motivazione.
  • Per contestare il reato di partecipazione o finanziamento di associazione terroristica occorre dimostrare, con elementi valutabili in contraddittorio, il collegamento funzionale tra i fondi e le finalità terroristiche o la consapevolezza del finanziatore della destinazione dei mezzi; la mera vicinanza ideologica o il ricorso a canali di beneficenza non basta di per sé.
  • La qualificazione di un'organizzazione come terroristica si desume sia dagli elenchi sovranazionali sia da una valutazione fattuale coerente con gli indicatori dell'art. 270-sexies; va comunque evitata ogni automatica trasposizione di criteri riservati ad organizzazioni nazionali quando si tratta di network internazionali o cellulari.
  • In procedimenti cautelari il tribunale deve motivare con precisione la provenienza e la natura delle fonti che sostiene a fondamento degli indizi, poiché la misura cautelare si fonda su un giudizio di gravissima probabilità e richiede adeguata documentazione probatoria.
  • La documentazione contabile interna di associazioni non riconosciute va valutata nel contesto giuridico specifico: l'assenza di obblighi formali di tenuta delle scritture non esclude la possibilità di riscontri ma impone cautela prima di inferire 'contabilità occulta'.
  • In situazioni analoghe, le corti devono separare chiaramente gli elementi indiziari risultati da acquisizioni processuali regolari da quelli tratti da materiali dichiarati inutilizzabili (es. documenti esteri non verificati) e possibilmente riesaminare il quadro probatorio senza le fonti contestate.

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