Cassazione Civile, Ordinanza n. 20022/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il consorzio aveva già promosso un giudizio volto a ottenere la quantificazione del computo revisionale e la condanna dell’ente concedente al pagamento dei maggiori importi dovuti per l’intera durata contrattuale dell’appalto, invocando il meccanismo di revisione prezzi previsto dalla L. n. 41 del 1986, art. 33, comma 4. La Corte di cassazione, con ordinanza del 25 gennaio 2022, aveva dichiarato inammissibile il ricorso di legittimità ritenendo che la sentenza d’appello avesse correttamente valorizzato l’atto di sottomissione del 28 aprile 1999 come atto innovativo/novativo, con conseguente applicazione dell’art. 15 della L. n. 498 del 1992, che ha abolito ogni meccanismo revisionale. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo tre errori di fatto: (i) la Corte non avrebbe percepito che i motivi originari censuravano la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale e non una mera diversa lettura del contratto; (ii) vi sarebbe stata omessa pronuncia sulla censura concernente la novazione; (iii) vi sarebbe stata una svista sull’entità dell’incremento dei lavori e sulla natura innovativa dell’atto del 1999.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ribadito che l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una svista percettiva su un fatto interno al giudizio di legittimità, oggettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, decisiva e non richiedente valutazioni ermeneutiche; non può invece riguardare errori di diritto, né la pretesa errata interpretazione dei motivi di ricorso. Nel caso concreto, la Corte aveva effettivamente deciso sulla questione dell’interpretazione contrattuale, condividendo la lettura della Corte d’appello sulla natura novativa dell’atto di sottomissione e qualificando le censure come mera richiesta di diversa interpretazione del contratto, non proponibile in cassazione. Parimenti, la dedotta svista sull’importo e sull’incremento dei lavori atteneva a questioni già esaminate e non a un fatto ignorato. Il ricorso per revocazione è stato dunque dichiarato inammissibile; il consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione è ammessa solo per errore percettivo, non per errori di diritto o di valutazione/interpretazione dei motivi di ricorso.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è esperibile nei limiti dell’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
L. n. 41 del 1986, art. 33, comma 4
Costituiva la base normativa invocata per la revisione prezzi nel rapporto contrattuale relativo ai lavori pubblici.
È stata richiamata come norma che ha abolito ogni meccanismo revisionale, rilevante per il periodo successivo all’atto di sottomissione ritenuto novativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- L’errore revocatorio della sentenza di cassazione richiede una falsa percezione di un fatto interno al giudizio di legittimità, immediatamente e oggettivamente desumibile dagli atti, e non può consistere nella contestazione dell’interpretazione data dalla Corte ai motivi di ricorso o alle risultanze processuali.
- Non integra errore di fatto revocatorio la doglianza con cui si assuma che la Corte abbia mal compreso o mal valutato un motivo di ricorso: in tal caso si denuncia, semmai, un errore di giudizio, non emendabile con revocazione.
- Se la Corte ha effettivamente pronunciato su un motivo, anche senza esaminare analiticamente tutte le argomentazioni svolte, non è configurabile l’errore revocatorio per omessa pronuncia, salvo che vi sia una vera omissione di decisione su un motivo autonomo.
- L’atto di sottomissione o altro atto negoziale successivo può essere valorizzato dal giudice di merito come elemento innovativo/novativo; tale apprezzamento è di fatto e, in sede di legittimità, non è sindacabile mediante revocazione se la contestazione mira solo a ottenere una diversa lettura del contratto.
- La revisione prezzi non è invocabile per periodi successivi quando il rapporto sia regolato da un atto novativo e quando il regime legale di revisione sia stato nel frattempo abrogato o escluso dalla disciplina sopravvenuta.
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