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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21002/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di una unità immobiliare a destinazione commerciale, prima dichiarata con DOCFA. In un giudizio, la variazione era stata presentata per un immobile trasformato da cinema a palestra; nell’altro, per ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni e cambio di destinazione d’uso da cinema a palestra. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato gli appelli contro le decisioni di primo grado che avevano confermato gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva aumentato la rendita proposta. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi di ricorso per ciascun giudizio, ma nel testo disponibile non sono specificati nel dettaglio i singoli motivi; dalla decisione emerge che nelle memorie hanno anche dedotto la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, poiché l’immobile risultava intestato anche a un terzo soggetto titolare della nuda proprietà di una quota, non evocato nei precedenti gradi.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi, pur riferiti a sentenze diverse, perché aventi ad oggetto la medesima unità immobiliare e questioni strettamente connesse. Ha poi rilevato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario originario: l’atto di classamento impugnato riguardava un bene in comproprietà e con diritti reali diversi, sicché dovevano partecipare al processo tutti i titolari dei diritti reali sul bene, compreso il nudo proprietario pretermesso. Non essendo emerso un autonomo giudicato nei confronti di quest’ultimo e non essendo stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei precedenti gradi, la Corte ha cassato entrambe le sentenze impugnate e ha rinviato le cause riunite alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione, affinché provveda a integrare il contraddittorio e a riesaminare la controversia, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Il giudice di rinvio dovrà previamente disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente dalla tassonomia; nel testo della sentenza non è oggetto di specifica applicazione.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un atto di classamento catastale relativo a un immobile in comproprietà o gravato da diritti reali diversi richiede la partecipazione di tutti i titolari dei diritti sul bene, perché il giudizio non può concludersi con accertamenti potenzialmente difformi sulla medesima unità immobiliare.
  • Il difetto di integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario originario determina la nullità dell’intero giudizio ed è rilevabile d’ufficio anche in cassazione, salvo che sia già intervenuto giudicato nei confronti del soggetto pretermesso.
  • Quando il vizio riguarda un litisconsorte necessario non evocato, la Corte deve cassare le sentenze di merito e rinviare al giudice di merito affinché disponga l’integrazione del contraddittorio e riesamini la causa.
  • La riunione di ricorsi formalmente proposti avverso sentenze diverse è possibile quando riguardano la stessa unità immobiliare e controversie connesse, tali da prospettare un possibile giudicato incompatibile o comunque esigenze di trattazione unitaria.

Come è indicizzato

MaterieCatastoLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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