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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10670/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e crack e più reati di cessione di stupefacenti, deducendo: (1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché il decreto autorizzativo sarebbe stato adottato in base a informazioni confidenziali carenti dei presupposti di cui all'art. 267 c.p.p.; (2) la mancata riqualificazione delle condotte come reati di minore gravità ai sensi dell'art. 74, comma 6 e dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, sostenendo che le cessioni fossero di entità ridotta e in un circuito ristretto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha rigettato le censure. Sull'utilizzabilità delle intercettazioni la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito: l'informativa e il controllo che aveva portato alla contestazione amministrativa a carico della GAMMELLA integravano elementi autonomi tali da non rendere esclusivamente decisiva la fonte confidenziale, e il requisito della gravità indiziaria riguarda l'esistenza del reato e non necessariamente la colpevolezza di una persona specifica. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: valutando il momento genetico dell'associazione e le potenzialità organizzative (capacitá di movimentare significativi quantitativi, gestione quotidiana di una piazza di spaccio, multiplità di tipi di stupefacente, rendiconti al capo), le condotte non potevano essere ricondotte all'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 74, comma 6. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 267, cod. proc. pen.

    Il requisito della gravità indiziaria richiesto per autorizzare intercettazioni attiene all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un soggetto determinato; le informazioni confidenziali rendono inutilizzabili le intercettazioni solo se costituivano l'unico elemento su cui si fondava il giudizio di gravità indiziaria.

  • art. 203, cod. proc. pen.

    Richiamato nel combinato disposto con l'art. 267 per valutare il ruolo delle fonti confidenziali e la loro incidenza sull'utilizzabilità delle intercettazioni; non estende il divieto di utilizzo delle fonti ai dati utili per individuare soggetti da intercettare quando sussistono altri elementi oggettivi del reato.

  • art. 73, D.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 1 e comma 5, D.P.R. 309/1990

    L'art. 73 descrive reati di detenzione e cessione di stupefacenti; la qualificazione delle singole cessioni ai sensi del comma 5 dipende dal contesto organizzativo e dalle potenzialità del gruppo: singoli episodi apparentemente di lieve entità possono assumere maggiore gravità se inseriti in un mercato strutturato e capace di movimentare notevoli quantitativi.

  • art. 74, D.P.R. n. 309/1990

    art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990

    La fattispecie di associazione finalizzata a fatti di lieve entità è autonoma e richiede che il sodalizio sia stato programmato esclusivamente per commettere solo fatti di lieve entità, con modalità operative e potenzialità incompatibili con fatti di maggiore gravità; la valutazione deve basarsi sul momento genetico e sulle potenzialità organizzative.

  • art. 75, D.P.R. n. 309/1990

    La contestazione amministrativa riferita al possesso di stupefacenti può costituire elemento oggettivo utile, integrato con altre informazioni, ai fini della valutazione degli indizi e dell'autorizzazione alle intercettazioni.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenti al rigetto del ricorso (condanna alle spese e altre statuizioni di rito in sede di Cassazione).

Massime di principio

  • Le intercettazioni non sono automaticamente inutilizzabili se l'autorizzazione si è basata anche su informazioni confidenziali: esse sono ammissibili se esistono elementi oggettivi ulteriori che fondano la gravità indiziaria.
  • Ai fini dell'autorizzazione delle intercettazioni la gravità indiziaria riguarda l'esistenza del reato e non richiede che gli indizi siano già riferibili a una persona specifica.
  • Per configurare l'associazione finalizzata a fatti di lieve entità (art. 74, comma 6 DPR 309/1990) occorre che il sodalizio sia geneticamente e strutturalmente destinato solo a condotte di lieve entità; la valutazione si basa sulle potenzialità organizzative e sulla capacità di approvvigionamento e smaltimento.
  • La qualificazione delle singole cessioni come 'lievi' va valutata nel contesto del mercato gestito dal gruppo: cessioni frequenti, diversità di stupefacenti, rendiconti e capacità di movimentare quantitativi significativi depongono per maggiore gravità.
  • In Cassazione i ricorsi che si limitano a riproporre argomenti già esaminati e disattesi dal merito, senza una critica puntuale alla motivazione della decisione impugnata, sono inammissibili; se primo e secondo grado sono congruenti, il sindacato di legittimità è limitato e non può rivedere apprezzamenti di fatto.

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