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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3057/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (trasporto di 105 cittadini extracomunitari sbarcati il 26/12/2021) deducendo violazioni costituzionali e di legge: in particolare contestavano la valorizzazione, nel rito abbreviato, delle dichiarazioni rese dai migranti e dei riconoscimenti fotografici nonostante opposizioni della difesa, prospettando vizi di contraddittorietà e suggestione nell'acquisizione delle prove (presunta condizionamento da isolamento degli imputati durante l'abbordaggio) e una valutazione illogica delle divergenze fra le dichiarazioni dei testimoni migranti.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito operata dalla Corte d'appello, evidenziando che: l'art.512 cpp riguarda l'acquisizione delle dichiarazioni e non la loro valutazione; nel rito abbreviato le dichiarazioni rese nelle indagini confluiscono nel patrimonio cognitivo del giudice per effetto della scelta del rito; le contestate contraddizioni erano non decisive o spiegabili con la diversa posizione dei dichiarante a bordo; il riconoscimento non è viziato di per sé dal fatto di aver già visto in precedenza la persona riconosciuta e la Corte aveva adeguatamente valutato la convergenza delle dichiarazioni con altri elementi di prova. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende in misura equitativa.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter

    Norma sostanziale che punisce l'organizzazione del trasporto illecito di stranieri: la condanna è fondata su convergenti elementi di prova (dichiarazioni dei migranti e riscontri), confermata in appello e non rimessa in discussione in Cassazione.

  • Costituzione, art. 111, commi 4 e 5

    I ricorrenti hanno invocato violazione dei diritti di difesa e del corretto procedimento probatorio; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione perché le censure attengono alla valutazione della prova rimessa al giudice di merito.

  • cod. proc. pen., art. 512, comma 1

    La Corte ha precisato che l'art.512 disciplina l'acquisizione (lettura) delle dichiarazioni rese in indagini preliminari quando il dichiarante non è presente; non può valere quale parametro per contestare la valutazione compiuta dal giudice nel rito abbreviato, dove le dichiarazioni entrano nel patrimonio conoscitivo per effetto della scelta del rito.

  • cod. proc. pen., art. 192

    La valutazione delle contraddizioni tra dichiarazioni è rimessa al giudice di merito: solo contraddizioni tali da rendere necessariamente falsa una delle dichiarazioni sono idonee a travolgere la credibilità; difetti meramente congetturali non incidono sulla motivazione.

  • cod. proc. pen., art. 213, comma 1 (riferimento ai principi della ricognizione) / art. 361

    La Corte ha richiamato il principio per cui la precedente visione della persona riconosciuta non invalida automaticamente l'individuazione fotografica: spetta al giudice valutare eventuale condizionamento sulla credibilità del teste.

  • cod. proc. pen., art. 616, comma 1

    Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione nei confronti dei ricorrenti.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, Sent. n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard)

    Richiamata per il principio secondo cui la pubblicazione di una fotografia o precedente conoscenza dell'indagato non determina di per sé l'invalidità della successiva identificazione fotografica; la verifica dell'eventuale condizionamento resta rimessa al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari entrano a far parte del patrimonio conoscitivo del giudice per effetto della scelta del rito: le contestazioni sulla loro valutazione devono mirare a vizio logico-giuridico rilevante, non a mere divergenze interpretative.
  • L'art.512 cpp disciplina la modalità di acquisizione delle dichiarazioni non ripetute in udienza; non può essere invocato per impugnare la valutazione di merito compiuta dal giudice sul contenuto delle dichiarazioni.
  • Contraddizioni tra dichiarazioni di testimoni non determinano automaticamente l'esclusione della prova: occorre dimostrare che le dichiarazioni sono incompatibili in modo tale che una non possa essere vera senza falsificare l'altra.
  • Il riconoscimento fotografico o l'aver già visto in precedenza la persona riconosciuta non invalida automaticamente l'identificazione; è compito del giudice valutare se vi sia stato condizionamento e quanto questo incida sulla credibilità.
  • Per riuscire in Cassazione contro valutazioni di fatto occorre documentare errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione: deduzioni basate su congetture o su presunte sproporzioni (es. capacità economica del dichiarante) sono inidonee a determinare l'annullamento.
  • Le censure processuali rivolte alla correttezza della formazione della prova devono essere specifiche e dimostrare un profilo di illegittimità rilevante; la mera richiesta di riconsiderare la valutazione del merito non è sufficiente.

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