Cassazione Penale, Sentenza n. 3057/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (trasporto di 105 cittadini extracomunitari sbarcati il 26/12/2021) deducendo violazioni costituzionali e di legge: in particolare contestavano la valorizzazione, nel rito abbreviato, delle dichiarazioni rese dai migranti e dei riconoscimenti fotografici nonostante opposizioni della difesa, prospettando vizi di contraddittorietà e suggestione nell'acquisizione delle prove (presunta condizionamento da isolamento degli imputati durante l'abbordaggio) e una valutazione illogica delle divergenze fra le dichiarazioni dei testimoni migranti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito operata dalla Corte d'appello, evidenziando che: l'art.512 cpp riguarda l'acquisizione delle dichiarazioni e non la loro valutazione; nel rito abbreviato le dichiarazioni rese nelle indagini confluiscono nel patrimonio cognitivo del giudice per effetto della scelta del rito; le contestate contraddizioni erano non decisive o spiegabili con la diversa posizione dei dichiarante a bordo; il riconoscimento non è viziato di per sé dal fatto di aver già visto in precedenza la persona riconosciuta e la Corte aveva adeguatamente valutato la convergenza delle dichiarazioni con altri elementi di prova. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende in misura equitativa.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter
Norma sostanziale che punisce l'organizzazione del trasporto illecito di stranieri: la condanna è fondata su convergenti elementi di prova (dichiarazioni dei migranti e riscontri), confermata in appello e non rimessa in discussione in Cassazione.
Costituzione, art. 111, commi 4 e 5
I ricorrenti hanno invocato violazione dei diritti di difesa e del corretto procedimento probatorio; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione perché le censure attengono alla valutazione della prova rimessa al giudice di merito.
cod. proc. pen., art. 512, comma 1
La Corte ha precisato che l'art.512 disciplina l'acquisizione (lettura) delle dichiarazioni rese in indagini preliminari quando il dichiarante non è presente; non può valere quale parametro per contestare la valutazione compiuta dal giudice nel rito abbreviato, dove le dichiarazioni entrano nel patrimonio conoscitivo per effetto della scelta del rito.
La valutazione delle contraddizioni tra dichiarazioni è rimessa al giudice di merito: solo contraddizioni tali da rendere necessariamente falsa una delle dichiarazioni sono idonee a travolgere la credibilità; difetti meramente congetturali non incidono sulla motivazione.
cod. proc. pen., art. 213, comma 1 (riferimento ai principi della ricognizione) / art. 361
La Corte ha richiamato il principio per cui la precedente visione della persona riconosciuta non invalida automaticamente l'individuazione fotografica: spetta al giudice valutare eventuale condizionamento sulla credibilità del teste.
cod. proc. pen., art. 616, comma 1
Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione nei confronti dei ricorrenti.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, Sent. n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard)
Richiamata per il principio secondo cui la pubblicazione di una fotografia o precedente conoscenza dell'indagato non determina di per sé l'invalidità della successiva identificazione fotografica; la verifica dell'eventuale condizionamento resta rimessa al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari entrano a far parte del patrimonio conoscitivo del giudice per effetto della scelta del rito: le contestazioni sulla loro valutazione devono mirare a vizio logico-giuridico rilevante, non a mere divergenze interpretative.
- L'art.512 cpp disciplina la modalità di acquisizione delle dichiarazioni non ripetute in udienza; non può essere invocato per impugnare la valutazione di merito compiuta dal giudice sul contenuto delle dichiarazioni.
- Contraddizioni tra dichiarazioni di testimoni non determinano automaticamente l'esclusione della prova: occorre dimostrare che le dichiarazioni sono incompatibili in modo tale che una non possa essere vera senza falsificare l'altra.
- Il riconoscimento fotografico o l'aver già visto in precedenza la persona riconosciuta non invalida automaticamente l'identificazione; è compito del giudice valutare se vi sia stato condizionamento e quanto questo incida sulla credibilità.
- Per riuscire in Cassazione contro valutazioni di fatto occorre documentare errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione: deduzioni basate su congetture o su presunte sproporzioni (es. capacità economica del dichiarante) sono inidonee a determinare l'annullamento.
- Le censure processuali rivolte alla correttezza della formazione della prova devono essere specifiche e dimostrare un profilo di illegittimità rilevante; la mera richiesta di riconsiderare la valutazione del merito non è sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2920/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2927/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2972/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3018/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3019/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3020/2024 del 24/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →