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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22312/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia ha recuperato a tassazione, ai fini IVA per gli anni 2002 e 2003, importi relativi a royalties per licenze corrisposte a società del gruppo Voith estere. L'Agenzia aveva ritenuto che la s.r.l. Voith Paper costituisse la "stabile organizzazione" in Italia della capogruppo estera, con la conseguente indeducibilità dei costi (royalties) e l'indetraibilità dell'IVA addebitata dalle consociate estere.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso principale della Voith Paper: ha ritenuto prevalente e vincolante il giudicato formatosi con precedenti pronunce (in particolare Cass. n. 16105/11) che riconosceva la natura di stabile organizzazione della società italiana e, quindi, legittimava la disconoscimento della detraibilità dell'IVA relativa alle royalties. La Corte ha inoltre escluso che i principi comunitari richiamati dalla ricorrente impongano diversa soluzione, ritenendo che il giudicato si fondi su identici presupposti di fatto. Tuttavia la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con riferimento al profilo delle sanzioni: ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, perché riesamini la quantificazione e l'adeguatezza della sanzione alla luce della normativa sopravvenuta (d.lgs. n.158/2015 e successive modifiche) e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Richiamato dalla ricorrente in ordine alla legittimazione passiva e alla detraibilità IVA; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla mancanza di pronuncia su tali profili perché il merito ha accertato l'assenza di autonomia della stabile organizzazione.

  • Direttiva IVA (2006/112/CE), artt. 167, 168, 176, 193

    La Corte ha esaminato i parametri comunitari relativi alla neutralità dell'IVA e alla posizione del soggetto passivo, ritenendo compatibile l'interpretazione nazionale che qualifica la stabile organizzazione come centro autonomo d'imputazione: ove la stabile organizzazione svolga in concreto l'attività, il debito IVA può essere imputato alla stabile organizzazione e la fattispecie non consente la detrazione reclamata dalla Voith Paper.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, art. 11

    "1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, la \"stabile organizzazione\" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione. 2. Ai fini dell'applicazione degli articoli seguenti la \"stabile organizzazione\" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione"

    Il regolamento viene utilizzato come chiarimento del concetto ampio di "stabile organizzazione" ai fini IVA: la Corte lo applica per verificare la sussistenza di permanenza e struttura idonea che giustifichi l'imputazione dell'IVA alla stabile organizzazione.

  • Cassazione civile e tributaria, sent. n. 16105/2011

    Pronuncia precedente che aveva giaù definito il medesimo profilo fattuale (Voith Paper come stabile organizzazione); la Corte di legittimità ha riconosciuto la forza del giudicato esterno di tale sentenza nel giudizio odierno, vincolando la decisione sulla stessa questione di fatto.

  • Cassazione, sent. n. 16106/2011

    Richiamata come giurisprudenza persuasiva per il principio secondo cui la stabile organizzazione costituisce autonomo centro di imputazione dei rapporti tributari della casa madre e può essere destinataria della rettifica tributaria in capo alla società italiana.

  • Corte di giustizia UE, C-424/19 (16 luglio 2020)

    Menziata dalla ricorrente per sostenere limiti all'efficacia del giudicato tra periodi d'imposta differenti; la Corte di legittimità ha ritenuto non applicabile il principio evocato in presenza di identità del fatto accertato e della ricostruzione fattuale vincolante.

  • Corte di giustizia UE, C-111/14 (GST-Sarviz AG, 23 aprile 2015)

    Richiamata per il principio che soggetto passivo è chi fornisce la prestazione quando questa è effettuata da un'organizzazione stabile situata nello Stato membro; la Corte italiana lo utilizza per confermare l'imputazione dell'IVA alla stabile organizzazione.

  • Corte di giustizia UE, C-931/19 (Titanium Ltd, 3 giugno 2021)

    Utilizzata per supportare l'interpretazione estesa del concetto di stabile organizzazione e per confermare che il regolamento 282/2011 fornisce chiarimenti interpretativi validi.

  • Corte di giustizia UE, C-16/17 (TGE, 7 agosto 2018)

    Richiamata per il principio che conta l'autonomia economica della succursale/stabile organizzazione (sopportare il rischio economico) più che l'esistenza di una distinta identificazione fiscale; la Corte italiana ha applicato questo criterio per valutare l'assenza di autonomia della Voith Paper.

  • D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15, comma 1, lett. b)

    Norma sopravvenuta invocata dalla ricorrente in relazione alla quantificazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto rilevante la violazione sopravvenuta e ha rinviato la questione al giudice di merito per riesame della sanzione.

  • D.lgs. 19 giugno 2002, n. 191; d.l. 24 giugno 2009, n. 135 conv. L. 24 novembre 2009, n.166

    Citazioni normative relative alla disciplina IVA e alla sua evoluzione normativa; la Corte osserva che precedenti decisioni erano state rese anche in periodi disciplinati da norme anteriori e mantiene la soluzione sostanziale sulla base della ricostruzione fattuale.

  • D.lgs. 21 dicembre 1997, n. 471, art. 6 (richiami normativi e successive modifiche)

    Richiamato in relazione all'applicabilità di istituti sanzionatori e all'interpretazione autentica delle modifiche legislative, ma la Corte ha ritenuto gli altri profili assorbiti o irrilevanti rispetto al rigetto del ricorso principale.

Massime di principio

  • Se una società nazionale agisce in concreto come "stabile organizzazione" di una società non residente (permanenza, struttura, mezzi umani/tecnici, mancanza di autonomia economica), tale struttura può essere considerata autonomo centro d'imputazione fiscale e l'IVA relativa a operazioni intra-gruppo può non essere detraibile dalla società nazionale.
  • Un giudicato precedente che ha accertato in fatto l'identità delle circostanze materiali può avere efficacia vincolante nei successivi giudizi, anche se relativi a periodi d'imposta diversi, quando il nucleo fattuale è lo stesso: ciò limita la possibilità di rimettere la questione al diritto UE se la stessa situazione di fatto è stata già valutata.
  • Ai fini IVA occorre valutare la reale autonomia economica della presunta stabile organizzazione (es.: chi sopporta il rischio economico, chi dirige e gestisce l'attività): la mera esistenza di una persona giuridica distinta non è sufficiente per escludere la qualificazione come stabile organizzazione.
  • La normativa e la giurisprudenza UE (Reg. 282/2011, giurisprudenza CJEU) offrono criteri ampi per la nozione di stabile organizzazione; le amministrazioni e i giudici nazionali devono motivare sulla sussistenza concreta di permanenza e struttura idonea.
  • Le questioni relative alla quantificazione e proporzionalità delle sanzioni possono richiedere un nuovo esame da parte del giudice di merito se intervenuta normativa sopravvenuta che modifica i parametri minimi o la disciplina sanzionatoria.

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