Cassazione Civile, Ordinanza n. 25637/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La società venditrice aveva convenuto gli acquirenti per ottenere la risoluzione della compravendita stipulata il 3 febbraio 2012, il rilascio di una villetta con box e posto auto e il risarcimento dei danni. Il prezzo era stato pattuito in euro 355.000, di cui euro 120.000, oltre IVA, pagati alla stipula; il saldo di euro 235.000, oltre IVA, doveva essere corrisposto mediante accollo della quota di mutuo della venditrice. Gli acquirenti avevano pagato le rate semestrali fino al 2014, ma erano rimasti inadempienti dal 2015. La venditrice aveva quantificato il danno emergente in euro 100.145,44 per rate di mutuo scadute e il lucro cessante in euro 124.000, oltre interessi e rivalutazione. Con ordinanza dell’1 giugno 2018, il Tribunale di Messina aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento e condannato gli acquirenti al rilascio; aveva separato la domanda risarcitoria per proseguire l’istruttoria. L’appello degli acquirenti era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Messina perché notificato il 14 gennaio 2019, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla notificazione dell’ordinanza eseguita il 7 giugno 2018 ai sensi dell’art. 140 c.p.c. In cassazione gli acquirenti hanno proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 139, 140 e 115 c.p.c., contestando la validità della notificazione per asserita difformità dell’indirizzo rispetto alla residenza anagrafica e per le modalità di affissione dell’avviso; (2) violazione degli artt. 702 quater e 327, comma 2, c.p.c., sostenendo che l’appello tardivo fosse ammissibile perché non avevano avuto conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione del ricorso introduttivo e dell’ordinanza; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la statuizione sulle spese e il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le prime due censure, esaminate congiuntamente: la contestazione dell’indirizzo sollecitava una rivalutazione delle risultanze di fatto preclusa in cassazione e l’indirizzo indicato nella relata era sostanzialmente coincidente con quello anagrafico, con indicazioni ulteriori utili a individuare il luogo. Quanto all’affissione, a fronte dell’attestazione dell’ufficiale giudiziario che l’avviso era stato affisso dietro la porta d’ingresso, spettava ai ricorrenti provare che fosse stato invece apposto sul cancello del residence; il mancato rinvenimento dell’avviso non attiene all’attività attestabile dal pubblico ufficiale. La Corte ha precisato che la prova dell’effettivo mancato recapito della raccomandata informativa può essere fornita senza querela di falso, poiché la fede privilegiata copre la consegna della raccomandata all’ufficio postale, non il suo successivo recapito. Ha tuttavia confermato l’esito, rilevando che i ricorrenti non avevano provato il mancato recapito. In caso di nullità della notificazione dell’atto introduttivo, l’impugnante deve dimostrare sia il vizio sia di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di esso; tale prova non risultava fornita. Non ricorreva l’ipotesi di notificazione eseguita in luogo o a persona privi di qualsiasi collegamento con i destinatari. Il terzo motivo è stato giudicato palesemente infondato: la censura sulle spese era prospettata in funzione dell’accoglimento del ricorso e la condanna al doppio contributo era giustificata dall’infondatezza del gravame. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese di cassazione, liquidate in euro 3.500, oltre euro 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori; ha inoltre applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannandoli a pagare euro 3.500 al resistente e euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La notificazione degli atti in caso di irreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., che trattandosi di elementi essenziali dalla fattispecie notificatoria debbono essere tutti osservati.
Per il perfezionamento della notificazione in caso di irreperibilità devono essere compiute tutte le formalità essenziali previste dalla norma; l’affissione al portone comune di un condominio non basta quando quel portone non coincida con l’abitazione del destinatario.
In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il compimento delle formalità richieste deve risultare dalla relata redatta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148 c.p.c. che, sotto tale profilo (consegna, da parte del pubblico ufficiale, dell’avviso informativo all’Ufficio postale), è coperta da fede privilegiata, a differenza di quanto avviene per l'effettivo inoltro dell'avviso informativo al destinatario da parte dell'ufficio postale cui è stato consegnato da detto pubblico ufficiale, con la conseguenza che la prova dell'eventuale mancato recapito dello stesso potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso.
La fede privilegiata della relata riguarda la consegna dell’avviso informativo all’ufficio postale; non copre l’effettivo recapito al destinatario, che può provare il mancato recapito senza querela di falso.
Il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza e previsto dall'art. 702 quater c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis, ante "riforma Cartabia").
Nella formulazione applicabile ratione temporis, l’appello contro l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario doveva essere proposto entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, nell'ipotesi in cui ricorra, non l'inesistenza, ma la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, che fonda una presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio.
Quando la notificazione dell’atto introduttivo è nulla ma non inesistente, l’impugnante che propone tardivamente l’impugnazione deve provare sia la nullità sia la mancata conoscenza del processo causata dal vizio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico della parte soccombente.
attinge il governo delle spese di lite, non già in relazione a quanto stabilito, secondo il principio generale della soccombenza, dal giudice di merito all’esito del giudizio, bensì in ragione dell’esito invocato dai ricorrenti quale conseguenza dell’auspicato accoglimento del ricorso, che di per sé travolgerebbe anche la statuizione sulle spese
La contestazione della statuizione sulle spese fondata soltanto sull’auspicato accoglimento dell’impugnazione non censura autonomamente il criterio seguito dal giudice di merito; l’eventuale accoglimento travolgerebbe di per sé anche la statuizione sulle spese.
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la condanna prevista dal comma 3, liquidando a favore della controparte una somma equitativa; nel caso concreto la somma è stata commisurata alle spese liquidate.
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nel caso di decisione conforme alla proposta del consigliere delegato, la Corte ha disposto anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.
Quando, dopo la richiesta di trattazione conseguente alla proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza, la decisione è conforme alla proposta, la Corte applica le conseguenze previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In caso di notificazione ex art. 140 c.p.c., il perfezionamento richiede il compimento di tutte le formalità essenziali previste dalla disposizione. L’affissione dell’avviso al portone comune di un condominio non equivale all’affissione presso l’abitazione del destinatario, salvo che l’edificio coincida con la sua abitazione.
- La relata di notificazione fa fede privilegiata quanto alle attività compiute o constatate personalmente dall’ufficiale giudiziario, inclusa la consegna della raccomandata informativa all’ufficio postale; non copre invece l’effettivo recapito della raccomandata al destinatario, il cui mancato ricevimento può essere provato senza querela di falso.
- Quando la notificazione dell’atto introduttivo è nulla, ma non inesistente, la conoscenza del processo si presume fino a prova contraria. Per ottenere l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, l’impugnante deve provare sia la causa di nullità sia di non aver avuto conoscenza del processo per effetto di quel vizio, anche mediante presunzioni.
- Se la notificazione è stata eseguita in un luogo che presenta un collegamento con il destinatario, non opera la diversa regola che esclude la presunzione di conoscenza quando la consegna avvenga in un luogo o a una persona privi di qualsiasi collegamento con lui.
- La censura sulle spese che si fonda unicamente sull’auspicato accoglimento dell’impugnazione non contesta autonomamente il criterio di liquidazione seguito dal giudice; l’eventuale riforma della decisione travolgerebbe comunque la statuizione sulle spese.
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