Cassazione Penale, Ordinanza n. 09626/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondati o comunque non scrutinabili in cassazione i motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per riciclaggio. Il primo motivo denunciava carenza e illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi miravano a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, e ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata sia sul diniego delle attenuanti sia sulla pena, anche in relazione al valore non modico del bene oggetto di riciclaggio e alla personalità del ricorrente.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non occorre confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La sentenza impugnata riguardava un fatto qualificato come riciclaggio, richiamato per descrivere il reato oggetto della condanna confermata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile una censura che si risolva nella mera richiesta di nuova valutazione del merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio, quando la pena sia stata determinata senza arbitrarietà o manifesta illogicità.
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche facendo riferimento soltanto agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare singolarmente tutti i profili favorevoli e sfavorevoli allegati dalle parti.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando dia conto della personalità dell'imputato, del disvalore complessivo del fatto e degli ulteriori elementi ritenuti rilevanti, senza trasmodare in arbitrarietà.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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