Cassazione Penale, Ordinanza n. 04243/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata è rimasta ferma, compreso il diniego della sospensione condizionale della pena. Dal testo non emerge il reato specificamente contestato né l'esito di merito nel dettaglio della condanna di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze articolando due motivi. Con il primo ha denunciato un vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, prospettando anche una diversa qualificazione giuridica dei fatti; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura investiva profili di fatto e non era stata previamente dedotta con specifico motivo di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva motivato correttamente il diniego e che, secondo la giurisprudenza richiamata, un precedente provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto può essere valutato come ostativo al beneficio.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità
Il motivo di ricorso per cassazione che investa questioni non dedotte con l'appello è inammissibile; la censura non può introdurre per la prima volta in sede di legittimità doglianze di fatto o una diversa qualificazione giuridica dei fatti non prospettata nei gradi precedenti.
Il precedente provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto può essere valorizzato quale precedente giudiziario ostativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure di merito o di fatto che non siano state previamente dedotte con l'atto di appello, quando la legge prevede tale specifica devoluzione a pena di inammissibilità.
- La deduzione di un vizio di motivazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o in una diversa qualificazione giuridica dei fatti se tali questioni non risultano già devolute al giudice di appello.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando il giudice di merito valorizzi, con motivazione логico-giuridica congrua, precedenti giudiziari rilevanti, incluso un precedente provvedimento per particolare tenuità del fatto.
- Un precedente di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere considerato elemento ostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
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