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Ordinanza

Ordinanza n. 1701/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 01346/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione Quarta, di parziale accoglimento del ricorso relativo a un credito da indennizzo previsto dalla legge n. 205/2017

Esito

ACCOGLIMENTO

La controversia

Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 1346/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dall'ordinanza emerge che la controversia riguarda l'individuazione del momento in cui è giuridicamente sorto il credito all'indennizzo previsto dalla legge n. 205/2017. Non sono esposti ulteriori motivi specifici dell'appello né le censure articolate contro la sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le esigenze cautelari del Ministero potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita trattazione della controversia nel merito. Ha quindi accolto la domanda cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza del 29 ottobre 2026 per la decisione di merito, senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata. La questione centrale da approfondire nel merito è il momento di insorgenza del credito da indennizzo ex legge n. 205/2017. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari, di fissare sollecitamente la trattazione del merito senza sospendere l'esecutività dell'atto o della sentenza impugnata; la domanda cautelare è stata accolta esclusivamente a tale fine.

  • legge n. 205/2017

    Fonte dell'indennizzo controverso; il momento di insorgenza del relativo credito dovrà essere approfondito nella fase di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando le esigenze di tutela possono essere soddisfatte mediante una rapida definizione della controversia, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza di merito senza sospendere l'esecutività della pronuncia impugnata.
  • La questione relativa al momento di insorgenza di un credito da indennizzo può richiedere un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e deve essere esaminata nella decisione di merito, ferma la possibilità di assicurare una tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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