Cassazione Civile, Ordinanza n. 24359/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito complessivo per l'anno 2007 e i redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva per gli anni 2008 e 2009. Secondo l'Amministrazione, il contribuente, mediante la sottoscrizione di un prodotto finanziario avente solo formalmente natura assicurativa, avrebbe occultato al Fisco la propria situazione patrimoniale ed economica, anche per evitare l'applicazione dell'Euroritenuta prevista dall'accordo tra Italia e Svizzera sulla fiscalità del risparmio e per mantenere l'anonimato nello scambio di informazioni fiscali. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia solo per il 2009, ma lo aveva respinto per il 2007 e il 2008 ritenendo decaduto l'Ufficio, poiché il raddoppio dei termini previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009 non poteva applicarsi retroattivamente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12, commi 2 e 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009, sostenendo che la norma avrebbe natura procedurale e quindi efficacia retroattiva anche per le annualità 2007 e 2008.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la presunzione di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 per investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata non ha natura processuale, ma sostanziale, poiché le norme sulle presunzioni appartengono all'area sostanziale dell'ordinamento. Ha inoltre rilevato che una lettura retroattiva inciderebbe negativamente sul diritto di difesa del contribuente, anche in relazione alla conservazione della documentazione, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. La CTR aveva dunque correttamente escluso l'applicabilità della disciplina sopravvenuta agli anni d'imposta 2007 e 2008. Il ricorso è stato rigettato e non è stata pronunciata condanna alle spese perché il contribuente non si era costituito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È il parametro di legittimità invocato per censurare l'asserita errata applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009.
art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009
La Corte lo qualifica come norma sostanziale, non processuale, e quindi non retroattiva; opera solo dal 1° luglio 2009.
art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2009
Richiamato insieme al comma 2 nel motivo di ricorso, ma non ritenuto idoneo a fondare l'efficacia retroattiva della disciplina.
artt. 3 e 24 Cost.
Un'applicazione retroattiva della presunzione di evasione sarebbe incompatibile con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa del contribuente.
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e per la proposta del relatore.
Massime di principio
- Le norme che introducono presunzioni rilevanti ai fini dell'accertamento tributario, quando incidono sulla disciplina sostanziale del rapporto d'imposta, non hanno efficacia retroattiva salvo espressa previsione normativa.
- La qualificazione di una disposizione come processuale non può desumersi dal solo fatto che incida sull'attività istruttoria o sulla prova: occorre verificare se essa modifichi il contenuto sostanziale dell'obbligazione tributaria o la posizione del contribuente.
- Un'interpretazione retroattiva di una presunzione di evasione può essere esclusa quando essa comprometta il diritto di difesa del contribuente, in particolare sotto il profilo della conservazione della documentazione rilevante per il controllo fiscale.
- Se la disciplina sopravvenuta entra in vigore in una data successiva agli anni d'imposta oggetto di accertamento, essa non può essere applicata a periodi anteriori quando sia priva di efficacia retroattiva.
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