Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29799/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, nel quale l'agente della riscossione era comparso e si era difeso tramite un avvocato del libero foro. La CTR aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'Agenzia ritenendo che la costituzione a mezzo di difensore esterno fosse contrastante con l'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 11, comma 2, dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016, nonché dell'art. 4-novies del d.l. n. 34/2019 conv. in l. n. 58/2019, sostenendo che tali norme, lette alla luce della disciplina interpretativa e del protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato, consentono all'Agenzia di stare in giudizio tramite avvocati del libero foro nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie, salvo i casi riservati all'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 30008/2019 e il protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione del 5 luglio 2017, osservando che nelle liti innanzi alle Commissioni tributarie l'ente può avvalersi direttamente di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco. Di conseguenza, la CTR ha errato nel dichiarare l'inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione difensiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, che dovrà esaminare il merito della controversia rimasto assorbito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2

    non osta, nel caso considerato, alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro nelle controversie tributarie, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 1

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della difesa nel processo tributario

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della difesa nel processo tributario

  • D.L. 24 settembre 2016, n. 193, art. 1, comma 8, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225

    richiamato come base normativa della difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

  • D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies, conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58

    norma di interpretazione autentica che conferma la legittimità della difesa dell'Agenzia mediante avvocati del libero foro nei casi previsti

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4

    richiamato per il regime della difesa dell'ente nei casi riservati o di apposita motivata delibera

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17

    richiamati per il rispetto dei criteri di scelta degli avvocati del libero foro

  • Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017, punto 3.4.2

    "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle Commissioni Tributarie"

    consente espressamente all'ente di stare in giudizio, nelle liti dinanzi alle commissioni tributarie, anche tramite avvocati del libero foro

  • Cass. Sez. U. n. 30008 del 2019

    enuncia il principio secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o, in alternativa, di avvocati del libero foro nei casi consentiti, senza necessità di allegazione o prova del presupposto difensivo

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può validamente costituirsi e difendersi tramite avvocati del libero foro quando ciò sia consentito dalla disciplina speciale e dal protocollo con l'Avvocatura dello Stato.
  • Quando la legge o la convenzione ricollegano la scelta del difensore a specifiche ipotesi organizzative o funzionali, la costituzione dell'ente tramite quel difensore implica la sussistenza del relativo presupposto senza necessità di ulteriore allegazione o prova.
  • Il giudice di merito non può dichiarare inammissibile il gravame dell'agente della riscossione solo perché la difesa è affidata a un avvocato del libero foro, se la controversia rientra tra quelle per cui tale modalità è espressamente ammessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.