Cassazione Penale, Sentenza n. 37324/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva confermati condannati per tentato di estorsione aggravata. Hanno dedotto: (i) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per violazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; (ii) erronea applicazione dell'art. 110 c.p. con riferimento alla posizione di Careri (concorrente per mera presenza senza comportamento materiale); (iii) omessa motivazione circa la recidiva contestata a De Luca e la sua valutazione; (iv) violazione dell'art. 114 c.p. perché la Corte d'appello avrebbe escluso automaticamente l'attenuante della partecipazione di minima importanza per Careri; (v) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della massima diminuzione per il tentativo, considerata la dilettantesca esecuzione del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo spiegando che la notifica era regolata dall'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. (notifica al difensore dopo prima notifica personale) e, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale irregolarità è sanabile quando l'imputato ha avuto conoscenza dell'atto e non ha dedotto tempestivamente il vizio. Ha inoltre ritenuto inammissibili per reiterazione gli altri motivi, osservando che la Corte d'appello aveva motivato compiutamente le proprie valutazioni: Careri concorreva per la comune intenzione estorsiva pur in assenza di pronunce minacciose personali; De Luca era l'ispiratore e la pervicacia della sua condotta giustificava la recidiva; non poteva riconoscersi l'attenuante dell'art. 114 c.p. per Careri alla luce dell'unità di intenti. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma si riferisce alla notifica quando non sia stata effettuata una prima notifica personale. Nel caso concreto non era applicabile perché era intervenuta una prima notifica personale.
Consente la notifica presso il difensore dopo che sia stata effettuata la prima notifica personale all'imputato; la notificazione in tali casi è un'irregolarità sanabile se l'imputato ha conoscenza dell'atto e non deduce tempestivamente il vizio.
Sezioni Unite, n. 19602/2008 (Micciullo) e n. 58120/2017 (Tuppi)
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la notifica effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8‑bis, per fatti diversi da quelli previsti non configura sempre una nullità assoluta ma una nullità sanabile quando l'errore non abbia impedito la conoscenza dell'atto e l'esercizio della difesa.
La Corte d'appello ha interpretato la norma nel senso che concorre nel reato anche chi, pur non pronunciando materialmente frasi minacciose, partecipa al piano criminoso e condivide l'intento estorsivo; la presenza e il comportamento di accompagnamento possono integrare concorso.
L'attenuante per partecipazione di minima importanza non è riconosciuta quando manca qualsiasi elemento che distingua la condotta del singolo dalla comune volontà del gruppo; l'unità di intenti esclude automaticamente il riconoscimento dell'attenuante.
art. 183, art. 184, art. 182, art. 180 c.p.p.
Norme richiamate in relazione alle sanatorie e ai termini di deducibilità delle nullità e delle irregolarità di notifica; la Corte ha richiamato il quadro normativo che regola la sanabilità delle omissioni procedurali.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Stabilisce i requisiti formali del ricorso per cassazione: le censure devono esporre le ragioni di fatto e di diritto; la mera ripetizione di motivi già esaminati in appello senza critica puntuale rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- La notifica al difensore dopo una prima notifica personale (art. 157, comma 8‑bis c.p.p.) è un'irregolarità che può essere sanata se risulta che l'imputato ha avuto conoscenza dell'atto e non ha dedotto tempestivamente il vizio; pertanto le eccezioni tardive su tale punto rischiano l'inammissibilità.
- La Corte di Cassazione respinge i ricorsi che si limitano a reiterare in termini generici e non specifici le doglianze già formulate e motivate in appello; occorre proporre censure che evidenzino violazioni di legge o vizi di motivazione specifici e non meramente una diversa valutazione delle prove.
- La partecipazione 'silente' può integrare il concorso in reato (anche in estorsione) se sussiste un'unità di intenti e la presenza o il comportamento del partecipante mostra adesione al piano criminoso; la mancanza di un'azione materiale non esclude automaticamente la responsabilità.
- Per il riconoscimento della recidiva è necessario che la corte di merito motivi la maggiore pericolosità del reo; tuttavia la persistenza e la pervicacia del comportamento criminoso possono essere valutate come indicatori di aumentata pericolosità e giustificare l'applicazione della recidiva.
- L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. (partecipazione di minima importanza) non può essere riconosciuta quando non vi sono elementi probatori che distinguano materialmente o intenzionalmente la condotta dell'imputato da quella dei correi; l'unità d'intenti è elemento ostativo al riconoscimento.
- Le questioni processuali relative a nullità o vizi di notifica devono essere tempestivamente dedotte e specificamente motivate; l'omessa o tardiva tempestiva contestazione può comportare la sanatoria delle irregolarità.
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