Cassazione Civile, Ordinanza n. 18568/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla sospensione illegittima della lavoratrice dalle liste di mobilità e dei lavoratori socialmente utili, poi rimossa in sede giurisdizionale amministrativa e ordinaria. La lavoratrice sosteneva che, a causa di tale sospensione, non era stata inserita nel progetto di stabilizzazione relativo al servizio di pulizia presso l'istituto scolastico in cui prestava servizio e, quindi, aveva perso la possibilità di accedere alla stabilizzazione, con conseguente danno patrimoniale quantificato nelle retribuzioni non percepite e nei contributi non versati sino al pensionamento. La Corte d'appello aveva accolto la domanda qualificando il pregiudizio come danno da perdita di chance e condannando il Ministero al pagamento della somma di euro 96.156,95 oltre accessori e regolarizzazione previdenziale. In cassazione il Ministero deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe riconosciuto un danno da perdita di chance non chiesto in primo grado; 2) violazione degli artt. 101 e 345 c.p.c. per avere accolto una domanda nuova proposta solo in appello; 3) violazione delle norme su causalità e prova, sostenendo che non fosse stato accertato il nesso causale tra sospensione e perdita dell'occasione di stabilizzazione; 4) nullità della motivazione sulla liquidazione del danno perché apparente; 5) violazione dei criteri di liquidazione del danno da perdita di chance, poiché il giudice di merito aveva liquidato integralmente le retribuzioni e i contributi che la lavoratrice avrebbe percepito se stabilizzata, senza applicare alcun coefficiente di riduzione in ragione della probabilità di conseguire il risultato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi. Ha ritenuto che la domanda introduttiva, letta nelle sue allegazioni complessive, fosse sin dall'origine una domanda di risarcimento per perdita della possibilità di partecipare alla procedura di stabilizzazione, e non una domanda di risarcimento per mancata stabilizzazione in senso pieno; pertanto non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. né proposizione di domanda nuova in appello. Ha inoltre ritenuto che il giudice di merito avesse accertato il nesso causale tra la sospensione illegittima e il mancato accesso alla procedura. Ha escluso la nullità della motivazione, reputandola presente e comprensibile. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che, una volta riconosciuto il danno da perdita di chance, la liquidazione non può coincidere con l'intero vantaggio economico astrattamente conseguibile, ma deve essere parametrata alla concreta probabilità di successo dell'occasione perduta. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuova quantificazione del danno secondo il corretto criterio probabilistico.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la sua violazione perché la domanda di perdita di chance era già ricavabile dal ricorso introduttivo
art. 101 c.p.c.
richiamato in relazione alla pretesa nullità per domanda nuova; la Corte ha escluso che vi fosse una nuova domanda in appello
art. 345 c.p.c.
invocato per il divieto di domande nuove in appello; la Corte ha ritenuto che la domanda in appello fosse mera specificazione di quella originaria
art. 1223 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il nesso eziologico e i limiti del risarcimento
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere della prova del nesso causale e del danno
art. 2727 c.c.
richiamato per le presunzioni semplici nella prova del nesso e della chance
art. 2729 c.c.
richiamato per le presunzioni semplici nella prova del nesso e della chance
art. 115 c.p.c.
richiamato insieme agli altri articoli processuali per contestare l'accertamento del fatto e della prova
art. 116 c.p.c.
richiamato insieme agli altri articoli processuali per contestare la valutazione delle prove
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre l'apparenza della motivazione; la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione era presente
art. 1225 c.c.
richiamato per contestare i criteri di liquidazione del danno
art. 1226 c.c.
richiamato per contestare i criteri di liquidazione equitativa del danno
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla Corte per aderire per relationem agli orientamenti giurisprudenziali richiamati
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance va individuata non solo dal tenore letterale delle conclusioni, ma dall'intero contenuto del ricorso e dalle allegazioni poste a fondamento della pretesa; se l'evento lamentato è la perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso, la domanda è ontologicamente distinta da quella di risarcimento per perdita del risultato finale.
- La perdita di chance, in ambito civilistico, è un danno-evento autonomo: per essere risarcibile richiede la prova del nesso causale tra condotta illecita ed occasione perduta secondo il criterio del 'più probabile che non', e non può essere confusa con la certezza del mancato conseguimento del bene finale.
- Una volta accertata la perdita di chance, la liquidazione non può coincidere integralmente con il vantaggio economico astrattamente conseguibile, ma deve essere proporzionata alla concreta probabilità di realizzazione del risultato sperato, mediante apprezzamento percentuale della possibilità perduta.
- Nel danno da chance di tipo pretensivo, l'esistenza di una posizione giuridica o patrimoniale preesistente può fornire un parametro per la liquidazione, ma resta necessario ridurre il valore del bene finale in funzione della concreta probabilità di successo dell'occasione perduta.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando manca del tutto o è obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente il mero dissenso sulla correttezza del ragionamento seguito dal giudice di merito.
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