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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18568/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla sospensione illegittima della lavoratrice dalle liste di mobilità e dei lavoratori socialmente utili, poi rimossa in sede giurisdizionale amministrativa e ordinaria. La lavoratrice sosteneva che, a causa di tale sospensione, non era stata inserita nel progetto di stabilizzazione relativo al servizio di pulizia presso l'istituto scolastico in cui prestava servizio e, quindi, aveva perso la possibilità di accedere alla stabilizzazione, con conseguente danno patrimoniale quantificato nelle retribuzioni non percepite e nei contributi non versati sino al pensionamento. La Corte d'appello aveva accolto la domanda qualificando il pregiudizio come danno da perdita di chance e condannando il Ministero al pagamento della somma di euro 96.156,95 oltre accessori e regolarizzazione previdenziale. In cassazione il Ministero deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe riconosciuto un danno da perdita di chance non chiesto in primo grado; 2) violazione degli artt. 101 e 345 c.p.c. per avere accolto una domanda nuova proposta solo in appello; 3) violazione delle norme su causalità e prova, sostenendo che non fosse stato accertato il nesso causale tra sospensione e perdita dell'occasione di stabilizzazione; 4) nullità della motivazione sulla liquidazione del danno perché apparente; 5) violazione dei criteri di liquidazione del danno da perdita di chance, poiché il giudice di merito aveva liquidato integralmente le retribuzioni e i contributi che la lavoratrice avrebbe percepito se stabilizzata, senza applicare alcun coefficiente di riduzione in ragione della probabilità di conseguire il risultato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi. Ha ritenuto che la domanda introduttiva, letta nelle sue allegazioni complessive, fosse sin dall'origine una domanda di risarcimento per perdita della possibilità di partecipare alla procedura di stabilizzazione, e non una domanda di risarcimento per mancata stabilizzazione in senso pieno; pertanto non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. né proposizione di domanda nuova in appello. Ha inoltre ritenuto che il giudice di merito avesse accertato il nesso causale tra la sospensione illegittima e il mancato accesso alla procedura. Ha escluso la nullità della motivazione, reputandola presente e comprensibile. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che, una volta riconosciuto il danno da perdita di chance, la liquidazione non può coincidere con l'intero vantaggio economico astrattamente conseguibile, ma deve essere parametrata alla concreta probabilità di successo dell'occasione perduta. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuova quantificazione del danno secondo il corretto criterio probabilistico.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la sua violazione perché la domanda di perdita di chance era già ricavabile dal ricorso introduttivo

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa nullità per domanda nuova; la Corte ha escluso che vi fosse una nuova domanda in appello

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per il divieto di domande nuove in appello; la Corte ha ritenuto che la domanda in appello fosse mera specificazione di quella originaria

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il nesso eziologico e i limiti del risarcimento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova del nesso causale e del danno

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici nella prova del nesso e della chance

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici nella prova del nesso e della chance

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme agli altri articoli processuali per contestare l'accertamento del fatto e della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme agli altri articoli processuali per contestare la valutazione delle prove

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre l'apparenza della motivazione; la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione era presente

  • art. 1225 c.c.

    richiamato per contestare i criteri di liquidazione del danno

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per contestare i criteri di liquidazione equitativa del danno

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla Corte per aderire per relationem agli orientamenti giurisprudenziali richiamati

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance va individuata non solo dal tenore letterale delle conclusioni, ma dall'intero contenuto del ricorso e dalle allegazioni poste a fondamento della pretesa; se l'evento lamentato è la perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso, la domanda è ontologicamente distinta da quella di risarcimento per perdita del risultato finale.
  • La perdita di chance, in ambito civilistico, è un danno-evento autonomo: per essere risarcibile richiede la prova del nesso causale tra condotta illecita ed occasione perduta secondo il criterio del 'più probabile che non', e non può essere confusa con la certezza del mancato conseguimento del bene finale.
  • Una volta accertata la perdita di chance, la liquidazione non può coincidere integralmente con il vantaggio economico astrattamente conseguibile, ma deve essere proporzionata alla concreta probabilità di realizzazione del risultato sperato, mediante apprezzamento percentuale della possibilità perduta.
  • Nel danno da chance di tipo pretensivo, l'esistenza di una posizione giuridica o patrimoniale preesistente può fornire un parametro per la liquidazione, ma resta necessario ridurre il valore del bene finale in funzione della concreta probabilità di successo dell'occasione perduta.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando manca del tutto o è obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente il mero dissenso sulla correttezza del ragionamento seguito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoResponsabilità professionale
RamiProcesso civileLavoroResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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