Cassazione Civile, Ordinanza n. 29918/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno da infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare di proprietà esclusiva, ma con funzione di copertura dell'edificio. In primo grado la domanda era stata accolta anche nei confronti del condominio; in appello il condominio aveva ottenuto il rigetto della pretesa risarcitoria della danneggiata, mentre erano dichiarati tardivi gli appelli dell'originaria proprietaria del lastrico e della compagnia assicuratrice chiamata in manleva. La ricorrente in Cassazione ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2051 c.c. e delle norme sulla custodia e sull'obbligo di conservazione dell'amministratore, sostenendo che il condominio doveva rispondere dei danni per aver ritardato per circa otto anni gli interventi di riparazione, essendo stato informato delle infiltrazioni già nel 2004, e che i lavori del 2001 riguardavano fatti antecedenti e non quelli successivi; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2051 c.c., per avere la Corte territoriale desunto in via presuntiva il caso fortuito e la dipendenza dei danni dalla cattiva esecuzione dei lavori, trascurando il ritardo condominiale e una possibile causa ulteriore data dalla realizzazione di una veranda sul lastrico; (3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 111 Cost., per asserita mancata valutazione della c.t.u. preventiva e delle difese e risultanze istruttorie; (4) violazione degli artt. 182, 152 e 153 c.p.c. per non avere rilevato la tardività della sanatoria del difetto di autorizzazione assembleare alla proposizione dell'appello condominiale. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il quarto motivo e lo ha respinto, ritenendo che il verbale assembleare di ratifica della nomina del difensore fosse idoneo a sanare con effetto ex tunc il difetto di autorizzazione e che la produzione fosse avvenuta nel termine assegnato. Ha invece accolto i primi due motivi, rilevando che la Corte d'appello aveva errato nel presumere che i danni derivassero dalla cattiva esecuzione dei lavori solo perché le infiltrazioni erano successive agli interventi, senza verificare se, al momento del danno, il lastrico fosse tornato nella disponibilità del condominio e senza accertare se l'eventuale potere di custodia fosse rimasto o meno in capo al committente durante l'appalto, nonché se la condotta dell'appaltatore integrasse davvero un caso fortuito imprevedibile e inevitabile. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso della danneggiata, ha respinto il quarto motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la responsabilità del condominio alla luce dei criteri dell'art. 2051 c.c. e della nozione di caso fortuito, nonché provveda sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la mera esecuzione di lavori appaltati non esonera automaticamente il custode/committente dalla responsabilità, salvo prova di un fattore imprevedibile e inevitabile totalmente estraneo alla sua sfera di controllo.
Norme richiamate
la responsabilità del custode è oggettiva e sussiste per la semplice derivazione del danno dalla cosa custodita; l'esonero richiede la prova positiva del caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile, inevitabile e autonomamente causale
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che incombe al custode la prova del caso fortuito ai fini dell'esonero
richiamato dalla ricorrente tra le norme concernenti i doveri dell'amministratore e la gestione della conservazione delle parti comuni
richiamato dalla ricorrente tra le norme concernenti i doveri dell'amministratore e la gestione della conservazione delle parti comuni
richiamato dalla ricorrente per sostenere gli obblighi condominiali di deliberazione e gestione delle opere straordinarie
invocato per censurare la valutazione delle prove e delle presunzioni compiuta dal giudice di merito
invocato per denunciare l'uso di presunzioni e la supposta valutazione di fatti non provati
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione e di corretta valutazione del materiale istruttorio
richiamato con riferimento alla sanatoria del difetto di autorizzazione assembleare alla proposizione dell'appello
richiamato nel motivo relativo alla sanatoria e ai termini processuali per la regolarizzazione
richiamato nel motivo relativo alla sanatoria e ai termini processuali per la regolarizzazione
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cose in custodia, la mera circostanza che il danno si manifesti dopo l'esecuzione di lavori di manutenzione non basta, da sola, a escludere la responsabilità del custode né a dimostrare il caso fortuito.
- Il caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale ex art. 2051 c.c., richiede un fattore imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sfera di controllo del custode e dotato di autonomia causale; non coincide automaticamente con l'inadempimento dell'appaltatore.
- La consegna del bene all'impresa appaltatrice non fa venir meno in modo automatico il dovere di custodia e vigilanza del committente, che permane finché non vi sia un effettivo e totale trasferimento del potere di fatto sull'immobile.
- Nel caso del lastrico solare, la funzione primaria di copertura dell'edificio impone un particolare scrutinio sulla custodia e sulla vigilanza, che può permanere anche in presenza di un regime di proprietà esclusiva.
- La sanatoria del difetto di autorizzazione assembleare alla proposizione dell'impugnazione è efficace con effetto ex tunc se l'atto di ratifica è prodotto tempestivamente nel termine assegnato per regolarizzare il vizio.
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