Cassazione Penale, Sentenza n. 28628/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili deducono vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello per omessa e insufficiente valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della condanna di primo grado. In particolare censurano che la Corte d'appello, pur rilevando la prescrizione e richiamando il principio secondo cui l'assoluzione per insufficienza di prova (art. 530, comma 2 c.p.p.) deve prevalere sull'estinzione per prescrizione, abbia in realtà assolto gli imputati per insussistenza del fatto con motivazione generica e apodittica, limitandosi a qualificare le intercettazioni come "generiche" senza valutare le risultanze delle attività di osservazione e controllo, il ritrovamento del dossier presso l'agenzia investigativa, le "strisciate" con i dati estratti dall'anagrafe tributaria e la condanna irrevocabile del coimputato Brigazzi per accesso abusivo a sistema informatico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi delle parti civili. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia fornito una motivazione puntuale e adeguata che giustificasse la difforme valutazione del compendio probatorio rispetto al primo grado; pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello civile di Roma competente per valore e grado, rimettendo a detta corte anche la liquidazione delle spese. Le statuizioni penali di proscioglimento sono rimaste inalterate perché il Pubblico Ministero non ha impugnato la decisione; la Corte ha inoltre riconosciuto le spese del giudizio di legittimità in favore delle parti civili.
Norme richiamate
Norma richiamata a titolo di reato (comunicazione/uso illecito di dati personali); nella sentenza è indicata come uno dei capi di imputazione rispetto ai dati riservati estratti dall'anagrafe tributaria
Richiamata come parte dei reati ascritti agli imputati (reati a contenuto corruttivo/illecito a seconda del capo)
Richiamata tra le norme penali menzionate nell'imputazione; utilizzata come riferimento ai reati contestati
Ulteriore norma penale indicata tra gli articoli ascritti (relativa a specifici illeciti contestati)
Norma relativa all'accesso abusivo a sistema informatico, richiamata nel contesto della condanna del coimputato Brigazzi e delle risultanze probatorie
codice di procedura penale, art. 578
Richiamata per l'applicazione della prescrizione maturata; la Corte d'appello aveva constatato la prescrizione in base a tale disposizione
codice di procedura penale, art. 530, comma 2
art. 530, secondo comma, c.p.p.
Principio secondo cui, in caso di insufficienza della prova, la formula assolutoria prevista dall'art. 530, comma 2, deve prevalere sull'estinzione del reato per prescrizione; principio richiamato dalle parti civili e dalla giurisprudenza indicata
codice di procedura penale, art. 584
Norma sulla notificazione dell'impugnazione: la Corte ha rilevato che l'eventuale omessa notificazione non rileva in sede di cassazione poiché riguarda la proposizione di ricorso incidentale e non il ricorso principale di legittimità
Massime di principio
- La Corte d'appello che assolve in riforma di una condanna non è obbligata a ripetere totalmente l'istruzione dibattimentale, ma deve motivare in modo puntuale e adeguato la diversa valutazione del compendio probatorio, riassumendo e confutando, se necessario, le prove decisive ritenute dal primo giudice.
- Quando in appello emerge la prescrizione, il giudice deve comunque valutare compiutamente le prove: se la prova è insufficiente deve prevalere l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p., rispetto alla mera estinzione per prescrizione; la motivazione sulla prova è essenziale per incidere anche sugli effetti civili.
- Le statuizioni civili disposte in sentenza penale non possono essere revocate senza adeguata disamina delle prove che le sorreggono; l'assenza di motivazione sul punto è motivo di annullamento limitato agli effetti civili.
- La presenza di elementi materiali (documenti sequestrati, dossier, "strisciate" o output informatici) e la condanna irrevocabile di un coimputato per accesso abusivo possono costituire elementi rilevanti che la giurisprudenza di merito deve valutare e motivare esplicitamente.
- La mancata notificazione dell'impugnazione prevista dall'art. 584 c.p.p. riguarda la possibilità di proporre ricorso incidentale e non ostacola il ricorso per cassazione: tale omissione non è rilevante in sede di legittimità per il ricorso principale.
- In caso di annullamento limitato agli effetti civili la questione civile viene rinviata al giudice civile competente per valore e grado per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
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