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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28628/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le parti civili deducono vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello per omessa e insufficiente valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della condanna di primo grado. In particolare censurano che la Corte d'appello, pur rilevando la prescrizione e richiamando il principio secondo cui l'assoluzione per insufficienza di prova (art. 530, comma 2 c.p.p.) deve prevalere sull'estinzione per prescrizione, abbia in realtà assolto gli imputati per insussistenza del fatto con motivazione generica e apodittica, limitandosi a qualificare le intercettazioni come "generiche" senza valutare le risultanze delle attività di osservazione e controllo, il ritrovamento del dossier presso l'agenzia investigativa, le "strisciate" con i dati estratti dall'anagrafe tributaria e la condanna irrevocabile del coimputato Brigazzi per accesso abusivo a sistema informatico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi delle parti civili. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia fornito una motivazione puntuale e adeguata che giustificasse la difforme valutazione del compendio probatorio rispetto al primo grado; pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello civile di Roma competente per valore e grado, rimettendo a detta corte anche la liquidazione delle spese. Le statuizioni penali di proscioglimento sono rimaste inalterate perché il Pubblico Ministero non ha impugnato la decisione; la Corte ha inoltre riconosciuto le spese del giudizio di legittimità in favore delle parti civili.

Norme richiamate

  • d.lgs. 196/2003, art. 167

    Norma richiamata a titolo di reato (comunicazione/uso illecito di dati personali); nella sentenza è indicata come uno dei capi di imputazione rispetto ai dati riservati estratti dall'anagrafe tributaria

  • codice penale, art. 319

    Richiamata come parte dei reati ascritti agli imputati (reati a contenuto corruttivo/illecito a seconda del capo)

  • codice penale, art. 321

    Richiamata tra le norme penali menzionate nell'imputazione; utilizzata come riferimento ai reati contestati

  • codice penale, art. 326

    Ulteriore norma penale indicata tra gli articoli ascritti (relativa a specifici illeciti contestati)

  • codice penale, art. 615-ter

    Norma relativa all'accesso abusivo a sistema informatico, richiamata nel contesto della condanna del coimputato Brigazzi e delle risultanze probatorie

  • codice di procedura penale, art. 578

    Richiamata per l'applicazione della prescrizione maturata; la Corte d'appello aveva constatato la prescrizione in base a tale disposizione

  • codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    art. 530, secondo comma, c.p.p.

    Principio secondo cui, in caso di insufficienza della prova, la formula assolutoria prevista dall'art. 530, comma 2, deve prevalere sull'estinzione del reato per prescrizione; principio richiamato dalle parti civili e dalla giurisprudenza indicata

  • codice di procedura penale, art. 584

    Norma sulla notificazione dell'impugnazione: la Corte ha rilevato che l'eventuale omessa notificazione non rileva in sede di cassazione poiché riguarda la proposizione di ricorso incidentale e non il ricorso principale di legittimità

Massime di principio

  • La Corte d'appello che assolve in riforma di una condanna non è obbligata a ripetere totalmente l'istruzione dibattimentale, ma deve motivare in modo puntuale e adeguato la diversa valutazione del compendio probatorio, riassumendo e confutando, se necessario, le prove decisive ritenute dal primo giudice.
  • Quando in appello emerge la prescrizione, il giudice deve comunque valutare compiutamente le prove: se la prova è insufficiente deve prevalere l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p., rispetto alla mera estinzione per prescrizione; la motivazione sulla prova è essenziale per incidere anche sugli effetti civili.
  • Le statuizioni civili disposte in sentenza penale non possono essere revocate senza adeguata disamina delle prove che le sorreggono; l'assenza di motivazione sul punto è motivo di annullamento limitato agli effetti civili.
  • La presenza di elementi materiali (documenti sequestrati, dossier, "strisciate" o output informatici) e la condanna irrevocabile di un coimputato per accesso abusivo possono costituire elementi rilevanti che la giurisprudenza di merito deve valutare e motivare esplicitamente.
  • La mancata notificazione dell'impugnazione prevista dall'art. 584 c.p.p. riguarda la possibilità di proporre ricorso incidentale e non ostacola il ricorso per cassazione: tale omissione non è rilevante in sede di legittimità per il ricorso principale.
  • In caso di annullamento limitato agli effetti civili la questione civile viene rinviata al giudice civile competente per valore e grado per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

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