Cassazione Penale, Ordinanza n. 33456/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in relazione a una condotta di detenzione/cessione di cocaina, ha escluso l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorso contestava anche la valutazione relativa al porto ingiustificato di un'accetta e il diniego della continuazione tra i reati. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e reiterative, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sull'applicazione dei parametri legali del fatto lieve, valorizzando il dato ponderale (70 grammi di cocaina), le modalità organizzate dello spaccio e gli ingenti guadagni, elementi giudicati incompatibili con la fattispecie attenuata. Analogamente, ha ritenuto immune da vizi la motivazione sul porto dell'accetta e sul diniego della continuazione, perché fondata su corretti criteri inferenziali e massime di अनुभव.
Norme richiamate
L'ipotesi di lieve entità va valutata complessivamente alla luce di tutti i parametri normativi; se anche uno solo degli indici legali è negativamente assorbente, la qualificazione attenuata resta esclusa.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La lieve entità nei reati in materia di stupefacenti non può essere riconosciuta in modo atomistico, ma solo mediante una valutazione complessiva di quantità, qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- Quando il dato ponderale e le modalità esecutive dello spaccio rivelano un'attività organizzata e profitti significativi, tali elementi possono essere di per sé ostativi al riconoscimento del fatto lieve, anche in presenza di altri profili eventualmente favorevoli.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia reso una motivazione congrua, logica e fondata su criteri di inferenza corretti.
- La riproposizione in memoria delle stesse censure già dedotte con il ricorso non consente di superare una originaria inammissibilità dei motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33420/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33421/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33422/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33423/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33424/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33425/2025 del 09/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →