Cassazione Civile, Ordinanza n. 16922/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La lite nasce dal fatto che un professionista, già titolare di pensione di anzianità, aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'ente previdenziale alla restituzione di quanto versato a titolo di contributo di solidarietà introdotto dalla cassa con propri atti regolamentari. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano ritenuto illegittimo il prelievo, valorizzando la tutela dell'affidamento del pensionato nella consistenza economica del trattamento maturato e il principio del pro rata. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di violazione di legge, deducendo la violazione dell'art. 3, comma 12, della L. n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, della L. n. 296 del 2006, e dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, sostenendo che l'ente fosse legittimato a incidere anche sui trattamenti già in corso per assicurare l'equilibrio finanziario di medio-lungo periodo e il patto intergenerazionale degli iscritti.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché la cassa ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, prendendo atto dell'orientamento giurisprudenziale nel frattempo consolidatosi che reputa illegittimo il contributo di solidarietà introdotto dalla CNPR con i propri atti regolamentari. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto per rinuncia ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Le spese sono state compensate in ragione del recente formarsi della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
capoverso dell'art. 3 della Costituzione
Richiamato nei gradi di merito come parametro di tutela dell'affidamento del pensionato nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.
art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995
Invocato dalla cassa come base normativa per il potere di incidere sui trattamenti pensionistici già in corso e per introdurre misure di riequilibrio finanziario.
art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006
Richiamato insieme alla L. n. 335 del 1995 quale norma di novella che, secondo la ricorrente, consentirebbe interventi sui trattamenti già in essere.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia regolamentare della cassa previdenziale.
Applicati per dichiarare l'estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione, il giudizio si estingue senza decisione sul merito e la Corte non si pronuncia sui motivi dedotti.
- La rinuncia al ricorso può essere seguita dalla compensazione delle spese, soprattutto quando l'assetto giurisprudenziale rilevante si è formato o consolidato solo nel corso del giudizio.
- In controversie previdenziali su contributi di solidarietà introdotti da enti privatizzati, la questione centrale può riguardare il bilanciamento tra autonomia regolamentare dell'ente, equilibrio finanziario del sistema e tutela dell'affidamento del pensionato, ma tale profilo resta inesaminato se interviene rinuncia al ricorso.
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