Cassazione Civile, Ordinanza n. 14269/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario. I correntisti agivano per ottenere la ripetizione delle somme che assumevano indebitamente addebitate, contestando la validità e correttezza di plurime voci del rapporto (in particolare con riferimento alla ricostruzione del saldo e alle operazioni bancarie non pienamente documentate da estratti conto completi). Il Tribunale aveva rigettato la domanda per l'incompletezza degli estratti conto prodotti dagli attori. In appello, i correntisti sostenevano che la banca si fosse limitata a contestazioni generiche e che, quindi, dovessero applicarsi le regole della non contestazione; inoltre deducevano che la documentazione prodotta (mastrini, scritture contabili, estratti di movimentazione e altri documenti bancari) fosse sufficiente a ricostruire il rapporto, anche per i periodi mancanti di estratti conto, e censuravano l'omessa pronuncia su alcune domande e questioni, tra cui la nullità del contratto e la rettifica del saldo. Con il ricorso per cassazione articolavano sei motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 187 c.p.c. per il mancato ricalcolo del saldo e l'erronea esclusione della prova documentale; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla nullità del contratto e sulla domanda di rettifica del saldo; violazione delle regole sulla non contestazione e sulla prova delle movimentazioni; erronea valutazione dell'idoneità della documentazione contabile diversa dagli estratti conto; ulteriore omessa pronuncia sull'efficacia degli estratti e degli estratti movimenti; omesso esame di fatti decisivi concernenti la valenza probatoria dei mastrini e degli estratti prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse applicato in modo non conforme alla giurisprudenza di legittimità i criteri di ricostruzione del rapporto di conto corrente in presenza di estratti conto mancanti o incompleti. In particolare, ha affermato che, quando la documentazione consente comunque di ricostruire il rapporto nel periodo coperto e non emergono elementi idonei a dimostrare il saldo iniziale del periodo non documentato, il giudice deve procedere alla rielaborazione dei conteggi partendo dal saldo zero del primo estratto disponibile. La Corte territoriale, invece, aveva escluso in modo apodittico l'utilizzabilità delle scritture contabili e dei mastrini, senza compiere il necessario accertamento secondo i principi richiamati. Il secondo, quinto e sesto motivo sono stati dichiarati assorbiti; il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per il riparto dell'onere della prova nella ricostruzione del saldo del conto corrente e nella domanda di ripetizione di indebito.
Invocato in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione delle allegazioni e delle prove documentali.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Citate nel motivo di ricorso come parametro processuale connesso alla trattazione della causa.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina del rapporto bancario e alla dedotta illegittimità degli addebiti.
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla dedotta nullità di alcune clausole o pattuizioni del contratto bancario.
Richiamati per la censura di omessa pronuncia e per il rapporto tra domanda, motivo di appello e decisione del giudice.
Richiamato tra le norme sulla efficacia probatoria delle scritture contabili.
Richiamato tra le norme sulla prova delle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori.
Richiamato in relazione alla prova presuntiva desumibile da mastrini e documentazione bancaria.
Massime di principio
- Nei giudizi di ripetizione di indebito su conto corrente bancario, la mancanza di una parte degli estratti conto non impedisce automaticamente la ricostruzione del rapporto: il giudice deve verificare se la documentazione comunque acquisita consenta una ricostruzione certa e completa del saldo iniziale del periodo non documentato.
- Quando il rapporto può essere ricostruito per il periodo coperto dalla documentazione ma non vi sono elementi idonei a provare il saldo del tratto mancante, la rielaborazione dei conteggi può e deve partire dal saldo zero del primo estratto disponibile, salvo prova contraria specifica.
- La sola apodittica affermazione di inattendibilità di scritture contabili o mastrini non basta a escluderne in radice l'utilizzabilità probatoria: il giudice deve comunque valutare in concreto se tali documenti possano colmare le lacune documentali e giustificare il saldo del rapporto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: censurare una premessa diversa o non decisiva rende il motivo inammissibile.
- Le doglianze di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. restano assorbite quando l'accoglimento di un motivo principale comporta la cassazione della sentenza e la riedizione del giudizio sul punto omesso.
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