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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29180/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal recupero della maggiore IVA forfetaria relativa all'anno 2004, connessa all'imposta sugli intrattenimenti (ISI), nei confronti di una società che svolgeva attività rientranti nel relativo regime. L'Ufficio, a seguito della segnalazione dell'organo competente sul mancato pagamento della maggiore ISI, aveva emesso un avviso di accertamento. I giudici di merito hanno invece ritenuto che, per tale tipo di recupero, l'Amministrazione dovesse procedere mediante iscrizione a ruolo e successiva cartella di pagamento, secondo gli artt. 14-ter, 14-quater e 14-quinquies del d.P.R. n. 640 del 1972, con conseguente decadenza della pretesa per mancato rispetto dei termini. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione di tali norme, sostenendo che avviso di accertamento e iscrizione a ruolo sarebbero modalità alternative e che, in ogni caso, l'avviso era stato notificato entro il termine di quattro anni dalla dichiarazione, mentre il termine indicato dai giudici di merito non sarebbe applicabile alla fattispecie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, per la maggiore IVA connessa all'ISI determinata in via forfetaria, la procedura corretta è quella prevista dagli artt. 14-ter e 14-quater d.P.R. n. 640 del 1972, cioè iscrizione a ruolo e successiva cartella di pagamento, da emettersi entro i termini decadenziali di tre e quattro anni stabiliti da quelle disposizioni. L'emissione di un avviso di accertamento, in luogo della procedura tipica, è stata ritenuta non prevista e non necessaria, e quindi non idonea a sostituire il meccanismo legale di riscossione. È stato inoltre affermato che la disciplina ordinaria IVA si applica solo per quanto non previsto dalle norme speciali o quando il contribuente abbia optato per il regime ordinario. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972

    Per l'IVA connessa all'ISI prevede la determinazione forfetaria, la riscossione con le stesse modalità dell'ISI, l'applicazione della disciplina del contenzioso dell'ISI e la possibilità di optare per il regime ordinario con apposita comunicazione.

  • art. 14-ter d.P.R. n. 640 del 1972

    Disciplina il controllo automatico e costituisce la base del meccanismo di recupero mediante iscrizione a ruolo per l'IVA forfetizzata connessa all'ISI.

  • art. 14-quater d.P.R. n. 640 del 1972

    Prevede l'iscrizione diretta nei ruoli e la notifica della cartella entro specifici termini decadenziali; è la procedura ritenuta applicabile alla fattispecie.

  • art. 14-quinquies d.P.R. n. 640 del 1972

    Consente l'applicazione degli artt. 14-ter e 14-quater anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa all'ISI e richiama, per quanto non previsto, la disciplina IVA ordinaria.

  • art. 40 d.P.R. n. 640 del 1972

    Non è ritenuto il termine applicabile alla ripresa della maggiore IVA forfetizzata connessa all'ISI, perché la fattispecie va ricondotta alla procedura speciale di riscossione.

  • art. 57, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    È esclusa la sua applicazione alla fattispecie, poiché il regime dell'IVA forfetizzata connessa all'ISI non è assoggettato all'obbligo di dichiarazione annuale nei termini ordinari.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato solo per indicare la disciplina ordinaria dell'avviso di accertamento, applicabile quando il contribuente abbia optato per il regime ordinario.

Massime di principio

  • Quando l'IVA è connessa all'imposta sugli intrattenimenti e viene determinata forfetariamente, il recupero segue la procedura speciale prevista per l'ISI, con iscrizione a ruolo e cartella di pagamento, non l'avviso di accertamento ordinario.
  • La previsione che gli artt. 14-ter e 14-quater "possono essere applicati" dagli uffici dell'Agenzia delle entrate non attribuisce una facoltà discrezionale di scegliere il mezzo di recupero, ma estende alla stessa Amministrazione la procedura tipica già prevista per l'ISI.
  • La disciplina IVA ordinaria opera solo in via residuale, per quanto non previsto dalle norme speciali, oppure quando il contribuente abbia validamente optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
  • Se la legge speciale prevede una sequenza tipica di riscossione e termini decadenziali propri, l'adozione di un atto diverso e non previsto non consente di eludere o sostituire quel regime.
  • Per la maggiore IVA forfetizzata connessa all'ISI, il rispetto dei termini decadenziali va verificato secondo gli artt. 14-ter e 14-quater del d.P.R. n. 640 del 1972, non secondo la disciplina generale dell'IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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