Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06369/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla contribuente maggiori IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Veneto, in accoglimento dell'appello principale dell'Ufficio e rigetto dell'appello incidentale della società, aveva riformato la decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha chiesto la sospensione del processo allegando di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite e sostenendo che non residuasse alcun importo dovuto, mentre l'Agenzia delle entrate ha dato atto dell'avvenuta regolare definizione e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte, preso atto della documentazione prodotta e della richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della disciplina richiamata. Ha inoltre escluso la statuizione sulle spese processuali, osservando che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulti perfezionata una definizione agevolata della lite tributaria, la Corte deve prendere atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare estinto il giudizio.
  • La produzione documentale attestante l'intervenuta definizione della controversia è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • In presenza di definizione agevolata della lite tributaria, non deve essere disposta alcuna pronuncia sulle spese processuali, poiché il costo del processo è assorbito dal meccanismo definitorio previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.