Cassazione Civile, Ordinanza n. 06369/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla contribuente maggiori IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Veneto, in accoglimento dell'appello principale dell'Ufficio e rigetto dell'appello incidentale della società, aveva riformato la decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha chiesto la sospensione del processo allegando di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite e sostenendo che non residuasse alcun importo dovuto, mentre l'Agenzia delle entrate ha dato atto dell'avvenuta regolare definizione e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte, preso atto della documentazione prodotta e della richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della disciplina richiamata. Ha inoltre escluso la statuizione sulle spese processuali, osservando che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
Norme richiamate
artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la decisione in sede di legittimità.
art. 11, comma 8, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96
invocato dalla parte contribuente nella memoria per chiedere la sospensione del giudizio in ragione della domanda di definizione della lite.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
costituisce la base normativa della definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Cass. n. 24083/2018
richiamata per affermare che, nella definizione agevolata, non va disposta la condanna alle spese perché il relativo costo è assorbito dalla disciplina agevolativa.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulti perfezionata una definizione agevolata della lite tributaria, la Corte deve prendere atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare estinto il giudizio.
- La produzione documentale attestante l'intervenuta definizione della controversia è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di definizione agevolata della lite tributaria, non deve essere disposta alcuna pronuncia sulle spese processuali, poiché il costo del processo è assorbito dal meccanismo definitorio previsto dalla legge.
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