Cassazione Penale, Sentenza n. 25049/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava, per il capo relativo all'art. 512-bis aggravato dall'art. 416-bis c.p., la misura cautelare sostituendola con arresti domiciliari e annullava il capo relativo al concorso esterno. Il ricorrente contestava il difetto di gravità indiziaria in relazione al dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, pur non contestando l'intestazione fittizia delle quote societarie; deduceva inoltre travisamento e vizio di motivazione per l'interpretazione di conversazioni intercettate (in particolare una del 2017) e per l'eccessiva valorizzazione della sua precedente condanna per associazione mafiosa come indizio del dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza dei gravi indizi ai fini cautelari, osservando che il quadro indiziario va valutato con criteri meno rigorosi rispetto al giudizio di merito e che il tribinale ha potuto valorizzare, oltre alla conversazione del 2017, ulteriori conversazioni del 2018 e la cointeressenza tra Cupitò e Megna (sodale di rilievo) che indicano una "joint venture" e la volontà di sponsorizzazione reciproca dei prodotti. La Corte ha inoltre rigettato la censura sul presunto travisamento delle intercettazioni, richiamando l'onere dell'impugnante di riportare integralmente il contenuto delle dichiarazioni contestate e il principio per cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito. Condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" applicata alle misure cautelari: questa nozione è autonoma rispetto ai criteri probatori del giudizio di merito e richiede elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità, non la prova logica/critica del comma 2 dell'art. 192 c.p.p.
Rilevato come la fattispecie del trasferimento fraudolento di valori finalizzato ad eludere misure di prevenzione patrimoniale possa realizzarsi anche in previsione di un'eventuale nuova applicazione delle misure; occorre il dolo specifico che può essere desunto da fatti e circostanze che rendano fondata la presunzione dell'avvio del procedimento preventivo.
Usato come aggravante/contesto: i fatti sono stati valutati anche alla luce della circostanza che le condotte risultavano funzionali ad agevolare l'attività del gruppo di 'ndrangheta (Locale di Limbadi).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento alle modalità di enunciazione del motivo di ricorso (limiti nella formulazione dei motivi per il ricorso in cassazione nel procedimento cautelare).
art. 192 cod. proc. pen. (commi richiamati)
Richiamato per distinguere il diverso livello di valutazione degli indizi: i commi 3 e 4 (richiamati dall'art. 273 comma 1-bis) si applicano ai fini cautelari; il comma 2 (prova logica) non è richiesto nel giudizio cautelare.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
La Corte evidenzia l'onere dell'impugnante di indicare specificamente gli atti e, per la prova dichiarativa (es. intercettazioni), di riportarne integralmente il contenuto se si deduce travisamento, al fine di consentire il sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare il livello di prova richiesto per i "gravi indizi" è inferiore rispetto al giudizio di merito: è sufficiente una qualificata probabilità sulla responsabilità basata su elementi indiziari complessivamente valutati.
- Il dolo specifico di eludere misure di prevenzione patrimoniale può essere ravvisato anche se il soggetto non è ancora sottoposto a misure, purché vi sia una fondata aspettativa o rischio di avvio di procedure di prevenzione; atti di intestazione fittizia realizzati in tale contesto possono quindi integrare l'elemento soggettivo del reato.
- L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni sono questioni di fatto di competenza del giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo per manifesta illogicità, travisamento decisivo o omissione; chi deduce il travisamento deve riprodurre integralmente i testi rilevanti nel ricorso.
- La presenza di collegamenti stabili e di collaborazione economica con soggetti di rilievo appartenenti a organizzazioni mafiose (es. sponsorizzazioni reciproche, "joint venture" di fatto) accresce la probabilità che operazioni di trasferimento o intestazione fittizia siano finalizzate all'elusione delle misure di prevenzione.
- Nell'impugnazione di provvedimenti cautelari occorre specificità nella censura: motivi generici o estratti parziali di intercettazioni sono di regola inammissibili o destinati a soccombere.
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