Cassazione Civile, Ordinanza n. 25411/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La società mandataria della banca ha chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per due mutui assistiti da ipoteca, rivendicando per una parte del credito la collocazione ipotecaria e per il residuo quella chirografaria. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo, ritenendo che i finanziamenti e le relative ipoteche avessero in sostanza trasformato un’esposizione pregressa chirografaria in credito privilegiato, con conseguente inopponibilità della garanzia alla massa. In opposizione allo stato passivo la banca ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che il tribunale aveva erroneamente desunto l’esistenza di un credito preesistente e l’eventus damni senza indicare quali crediti anteriori sarebbero stati realmente sacrificati, quale concreta variazione patrimoniale fosse derivata dagli atti e quale fosse la conoscenza del pregiudizio in capo alla banca. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione dell’art. 2697 c.c., censurando l’uso dell’azione revocatoria ordinaria/fallimentare per dichiarare inefficace l’ipoteca su mutui che, secondo la sua prospettazione, non erano stati adeguatamente qualificati come operazione di mero consolidamento di debito preesistente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Ha ritenuto fondati i motivi congiuntamente esaminati, perché il tribunale aveva applicato la revocatoria dell’ipoteca senza accertare in modo concreto e rigoroso i presupposti dell’eventus damni: in particolare, non aveva verificato quali crediti anteriori esistessero al momento dell’atto, se fossero poi stati ammessi al passivo e in quale misura l’atto avesse reso più incerta o difficile la soddisfazione dei creditori preesistenti. La Corte ha ribadito che la revoca ordinaria dell’ipoteca concessa a garanzia di un debito preesistente è possibile, ma richiede la prova del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e del mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore.
Norme richiamate
Vengono indicati i diversi vizi dedotti in cassazione: motivazione apparente, omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge.
Richiamato per censurare la ripartizione dell’onere della prova sull’eventus damni e sui presupposti della revocatoria.
Attribuisce al curatore il potere di eccepire o domandare l’inefficacia degli atti compiuti dal fallito in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
Consente al curatore di opporre fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere e l’inefficacia del titolo o della prelazione.
La revocatoria ordinaria richiede il pregiudizio alle ragioni del creditore; le prestazioni di garanzia sono considerate atti a titolo oneroso solo se contestuali al credito garantito, altrimenti sono, in linea di principio, atti a titolo gratuito.
art. 39 d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato per escludere che la revocatoria dell’intero procedimento negoziale indiretto sia neutralizzata dalla disciplina del consolidamento ipotecario.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può eccepire l’inefficacia del titolo o della garanzia su cui si fonda il credito, avvalendosi anche della revocatoria ordinaria disciplinata dall’art. 2901 c.c. tramite il rinvio dell’art. 66 l.fall.
- La costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito, quando non sia realmente corrispettiva di una nuova attribuzione patrimoniale, è normalmente qualificabile come atto a titolo gratuito e rende irrilevante la scientia damni del terzo.
- L’azione revocatoria di una garanzia concessa per debito preesistente richiede sempre la prova dell’eventus damni, cioè che l’atto abbia reso più incerta o difficile la soddisfazione dei creditori anteriori, aggravando il pericolo di insufficienza patrimoniale.
- Chi eccepisce la revocabilità della garanzia deve dimostrare non solo l’esistenza di crediti anteriori insoddisfatti, ma anche il concreto mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore derivante dall’atto impugnato.
- Non è sufficiente affermare in modo astratto che la concessione dell’ipoteca abbia trasformato un credito chirografario in credito privilegiato: occorre verificare in fatto quali creditori anteriori siano stati effettivamente pregiudicati e in quale misura.
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