Cassazione Penale, Ordinanza n. 13716/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era sostanzialmente reiterativo di una censura già affrontata e respinta dalla Corte di appello, mentre il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, era nuovo perché non proposto in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania. Dal testo emerge che il primo motivo denunciava l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata; la Corte di cassazione lo ha ritenuto meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente confutata dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; tuttavia tale doglianza non risultava dedotta nei motivi di appello, sicché è stata considerata non esaminabile in sede di legittimità per la sua novità.
Norme richiamate
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando propone censure non consentite in cassazione, come doglianze meramente reiterative già confutate o questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di merito.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non può essere lamentata per la prima volta in cassazione se la relativa doglianza non è stata dedotta in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre una censura già specificamente confutata dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni non sollevate in appello, come la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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