Cassazione Civile, Ordinanza n. 16834/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia traeva origine da un giudizio di lavoro nel quale la corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato il datore di lavoro a corrispondere alla lavoratrice la somma di euro 50.777,36 a titolo di differenze retributive, oltre accessori. Avverso tale decisione il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, successivamente accettata dalla controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla parte controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto che nulla fosse statuito sulle spese, in ragione della reciproca adesione delle parti alla rinuncia. La Corte ha anche precisato che, trattandosi di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, non era dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato solo per dare atto della trattazione in camera di consiglio e della facoltà della Corte di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni.
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, comma quarto, c.p.c.
in presenza di reciproca adesione alla rinuncia, la Corte non dispone sulle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
l'estinzione del giudizio non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e quindi non comporta l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando l'estinzione consegue alla reciproca adesione delle parti alla rinuncia, la Corte può non provvedere sulle spese processuali.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione e non fa sorgere l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato.
- In sede di legittimità, la declaratoria di estinzione per rinuncia chiude il processo senza pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.
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