Cassazione Penale, Sentenza n. 09103/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con motivi distinti. Fazzone deduceva vizio di motivazione e insufficiente piattaforma indiziaria in violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la condanna si fondava sull'unico indizio rappresentato dal rinvenimento di materiale elettrico riconducibile alla ditta "C.R. Distribuzione" nella vettura controllata. Guagliardo deduceva errata applicazione della legge penale (art. 164 c.p.), contestando l'obbligatorietà della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività in caso di riconoscimento del vincolo di continuazione fra fatti già giudicati e fatti oggetto del nuovo processo.
La decisione
Il ricorso di Fazzone è stato rigettato: la Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero sufficiente e congrua piattaforma indiziaria, formato da più elementi convergenti (taglio delle ante del magazzino, rinvenimento del materiale sottratto nella vettura, disponibilità dell'attrezzo idoneo al taglio - un flex con disco inserito e rovinato - e la condotta di fuga dei conducenti), e che non sussistessero vizi logici o travisamenti delle prove. Il ricorso di Guagliardo è stato invece accolto solo in parte: la Corte ha annullato la parte della sentenza che subordinava la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio limitatamente a quella statuizione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se sussiste la continuazione tra più condanne, la pluralità di condanne è assimilabile a una condanna unica per reato continuato e, trattandosi di prima applicazione della sospensione condizionale, la subordinazione a obblighi (art. 165 c.p.) non è obbligatoria ma rimessa alla discrezionalità del giudice e alla non opposizione dell'imputato. Inoltre, Fazzone è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma penale richiamata quale fattispecie base del reato contestato (furto). La sentenza applica la fattispecie in combinato con le aggravanti richiamate all'art. 625.
art. 625 n. 2 e 7 c.p. (aggravanti)
Aggravanti applicate alla fattispecie del furto (es. abuso di fiducia, danno particolare o modalità che aggravano la pena). La Corte ha confermato l'accertamento dei fatti alla luce delle aggravanti rilevate in fatto.
art. 192 c.p.p. (prova per indizi)
Richiesto che la piattaforma indiziaria presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero soddisfatti tramite la convergenza di più indizi (materiale rinvenuto, strumento da taglio e condotta di fuga), respingendo la censura di Fazzone sulla carenza indiziaria.
art. 164 c.p. (sospensione condizionale della pena)
Norma richiamata dal ricorrente Guagliardo in relazione alla disciplina della sospensione condizionale della pena. La Corte precisa che, quando sussiste la continuazione tra condanne, la pluralità di condanne è assimilabile a una condanna unica; ciò incide sulla modalità di concessione della sospensione condizionale e sugli obblighi eventualmente posti in capo all'imputato.
art. 165 c.p. (obblighi in sede di sospensione condizionale)
Norma che elenca gli obblighi ai quali può essere subordinata la sospensione condizionale (es. prestazione di attività non retribuita). La Corte ha chiarito che tali obblighi non sono automaticamente imposti quando la sospensione è concessa per prima applicazione con condanne derivate da continuazione; la loro imposizione è discrezionale e non può prescindere dalla non opposizione dell'imputato.
art. 616 c.p.p. (spese processuali)
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente soccombente (Fazzone).
Massime di principio
- La prova per indizi richiede la convergenza di più elementi che, nel loro insieme, soddisfino i requisiti di gravità, precisione e concordanza; il singolo rinvenimento di beni non è necessariamente insufficiente se è accompagnato da altri indizi rilevanti (strumenti atti al reato, condotte sospette, riconoscimento dei beni sottratti).
- Il ritrovamento nella disponibilità dell'imputato di beni sottratti, unitamente alla disponibilità di strumenti idonei all'effrazione e a una condotta di fuga, può costituire una piattaforma indiziaria solida per la condanna anche in assenza di testimoni diretti.
- Quando è riconosciuto il vincolo di continuazione tra più fatti, la pluralità di condanne si considera assimilabile a una condanna unica per reato continuato; ciò incide sulla concessione della sospensione condizionale della pena.
- La subordinazione della sospensione condizionale a obblighi come la prestazione di attività non retribuita (art. 165 c.p.) non è automaticamente obbligatoria nella prima applicazione quando le condanne derivano da continuazione: l'imposizione di tali obblighi è rimessa alla discrezionalità del giudice e richiede la non opposizione dell'imputato.
- Se una statuizione sulla sospensione condizionale è viziata per errata interpretazione del regime della continuazione, la sentenza può essere annullata limitatamente a quella parte e disposta la rinnovazione del giudizio su quel punto (rinvio limitato).
- Censure generiche sulla motivazione sono inefficaci: il ricorrente deve indicare specifici travisamenti o vizi logici nella valutazione degli indizi per ottenere accoglimento del ricorso per cassazione.
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