Cassazione Civile, Ordinanza n. 40842/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata a un Comune una sanzione amministrativa per uno scarico abusivo in mare di reflui inquinanti, in assenza dell'autorizzazione richiesta dalla normativa allora vigente. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo legittima sia la sanzione sia la legittimazione dell'ente sanzionatore. In cassazione il Comune ha dedotto sei motivi: 1) la violazione dell'art. 3 l. 689/1981, sostenendo che l'infrazione avrebbe dovuto essere contestata non al Comune ma al Sindaco pro tempore; 2) la violazione della disciplina sugli scarichi e delle regole sull'onere della prova, assumendo che non fosse provato il superamento dei limiti di legge e che tale prova spettasse all'Amministrazione; 3) la violazione dell'art. 5 l. 689/1981 e dell'art. 112 c.p.c., prospettando un litisconsorzio necessario con il Sindaco; 4) la violazione dell'art. 21 l. 319/1976, contestando la ricostruzione fattuale sulla gestione degli impianti fognari; 5) la violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe utilizzato documenti non disponibili alla parte senza attivare poteri officiosi; 6) la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello condannato il Comune alle spese nonostante la contumacia dell'appellata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi e ha accolto il sesto. Ha ritenuto che, in tema di sanzioni amministrative, la responsabilità solidale prevista dalla legge consente di rivolgere la pretesa sanzionatoria anche all'ente, senza necessità di integrare il contraddittorio con il Sindaco in proprio; ha inoltre affermato che, per la violazione relativa allo scarico non autorizzato, è sufficiente l'esistenza dello scarico privo di autorizzazione, risultando nella specie accertata anche la violazione dei limiti di accettabilità e mancata prova contraria o esimente. Quanto al quarto motivo, ha richiamato un precedente secondo cui l'affidamento della gestione della rete fognaria a un consorzio non esonera il Comune, quale titolare della rete, dagli obblighi normativi e dalla relativa responsabilità. Sul quinto motivo ha rilevato che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su prove già acquisite e sulla pacifica illegittimità dello scarico. Ha invece accolto il motivo sulle spese, cassando la sentenza sul punto e decidendo nel merito mediante eliminazione della condanna del Comune alle spese del grado di appello, perché la controparte era rimasta contumace. Le spese di legittimità sono state parzialmente compensate.
Norme richiamate
la censura del ricorrente è stata respinta; la Corte non ha ravvisato che l'illecito dovesse essere imputato esclusivamente alla persona fisica del Sindaco anziché all'ente.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la necessità di contestazione anche al Sindaco; la Corte ha escluso che ciò imponesse un litisconsorzio necessario.
la solidarietà prevista dalla norma opera anche con funzione pubblicistica di deterrenza e l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato principale.
art. 21 l. 319/1976
per integrare la violazione è sufficiente uno scarico non autorizzato; non è necessario un ulteriore comportamento di spandimento del liquame.
art. 9 l. 319/1976
richiamato nel precedente giurisprudenziale seguito dalla Corte per affermare che il Comune, quale titolare della rete, deve munirsi dell'autorizzazione allo scarico.
artt. 3 e 6 l. 172/1995
la Corte ha ritenuto accertato il superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla legge e ha escluso che il ricorrente avesse fornito prova contraria o un'esimente.
richiamato dalla parte ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la prova dell'illegittimità dello scarico e del superamento dei limiti risultasse già acquisita.
richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso vizi, osservando che il giudice di merito aveva fondato la decisione sulle prove acquisite.
invocato per sostenere una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al dedotto litisconsorzio; la Corte ha respinto la censura.
la condanna alle spese del grado di appello è stata ritenuta illegittima perché disposta a carico dell'appellante nonostante la contumacia dell'appellata.
menzionato solo per dare conto di un parallelo ricorso per revocazione relativo al capo sulle spese.
art. 398, ultimo comma, c.p.c.
richiamato in relazione all'istanza di sospensione nel giudizio di revocazione pendente.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla legge può consentire di rivolgere la pretesa sanzionatoria anche verso l'ente o altro corresponsabile, senza necessità di un litisconsorzio necessario con il trasgressore persona fisica.
- Per la violazione consistente nello scarico non autorizzato di reflui, ai fini dell'integrazione dell'illecito è sufficiente l'accertamento dello scarico privo di autorizzazione, salvo che il destinatario della sanzione dimostri una specifica prova contraria o un'esimente.
- Il trasferimento della sola gestione di una rete o di un impianto a un soggetto terzo non esonera il titolare del bene dagli obblighi normativi connessi, incluso quello di munirsi delle autorizzazioni previste dalla disciplina di settore.
- La censura sulla valutazione delle prove non può risolversi in una mera rivalutazione del merito quando il giudice di appello ha fondato la decisione su risultanze istruttorie già acquisite e logicamente apprezzate.
- La condanna alle spese del grado non è legittima nei confronti di una parte vittoriosa o comunque contumace nel grado di appello se la statuizione non rispetta il criterio di soccombenza effettiva; la relativa violazione può essere eliminata in cassazione senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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