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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05532/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento relativa a sanzioni irrogate in conseguenza di un atto di contestazione divenuto definitivo per mancata impugnazione, riferito agli anni 2012-2015 e per l’importo di euro 91.544,06 oltre accessori. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, in appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi, ma aveva anche condannato l’appellante alle spese di lite liquidandole in euro 15.000,00. Il ricorso per cassazione è stato proposto solo contro la statuizione sulle spese, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR avrebbe liquidato alla parte vittoriosa una somma superiore a quella specificamente richiesta nella nota spese depositata, indicata in euro 8.565,20 e distinta per onorari e spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato l’orientamento secondo cui, quando la parte vittoriosa deposita la nota spese ai sensi dell’art. 75 disp. att. c.p.c. specificando la somma domandata, il giudice non può riconoscere a titolo di rimborso una somma superiore a quella richiesta. Conseguentemente ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo giudizio limitato alla regolazione delle spese nel rispetto del principio indicato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto nella liquidazione delle spese.

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    La liquidazione delle spese deve rispettare il principio della soccombenza e i limiti derivanti dalla nota spese specificamente depositata dalla parte vittoriosa.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la regolazione delle spese segue le regole richiamate dalla Corte, che escludono una liquidazione superiore a quanto richiesto dalla parte vittoriosa quando la richiesta sia specificata.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    Il deposito della nota spese con indicazione specifica delle somme richieste vincola il giudice a non liquidare un importo maggiore.

Massime di principio

  • Nel caso in cui la parte vittoriosa abbia depositato una nota spese specificando l’importo domandato, il giudice non può liquidare a titolo di spese una somma superiore a quella richiesta.
  • La violazione del limite derivante dalla nota spese integra vizio denunciabile in cassazione come violazione di legge nella regolazione delle spese processuali.
  • Nel processo tributario, la statuizione sulle spese non può prescindere dal rispetto del principio per cui la liquidazione non deve eccedere la domanda di rimborso formulata dalla parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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