Cassazione Civile, Ordinanza n. 34730/2024 del 28/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento Irpef per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, valorizzando il possesso di un'autovettura, due abitazioni e soprattutto un incremento patrimoniale consistente nella somma di euro 200.000 versata alla figlia per l'acquisto di un immobile, computata per 1/5. Il contribuente aveva contestato l'accertamento in primo e in secondo grado; la CTR aveva rigettato l'appello. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su molte questioni dedotte in appello e in primo grado, tra cui l'illegittimità dell'applicazione del redditometro all'abitazione principale, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, lo scostamento del 25%, il difetto di motivazione dell'atto, l'erronea quantificazione del reddito e l'asserita inapplicabilità dell'accertamento sintetico a chi esercita attività d'impresa; 2) violazione dell'art. 38, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 600 del 1973 rispetto alle questioni non esaminate; 3) ulteriore violazione delle stesse disposizioni; 4) violazione dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 24 e 97 Cost. e dell'art. 12, comma 1, d.l. n. 69 del 1989, per mancato contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente al vizio di omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse effettivamente trascurato di esaminare varie doglianze devolute con l'appello, mentre aveva esaminato solo alcune questioni sul contraddittorio e sui profili costituzionali. Ha poi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, perché collegati alle questioni non trattate dalla sentenza di merito, e ha rigettato il quarto motivo, escludendo l'illegittimità dell'accertamento per mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, dato che per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009 non sussisteva un obbligo generale di contraddittorio preventivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo e motivato esame e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve pronunciare su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente devolute; la loro omissione integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per censurare l'omessa pronuncia della sentenza impugnata.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Regola l'accertamento sintetico del reddito; per le annualità precedenti al 2009, l'assenza di contraddittorio endoprocedimentale non determina invalidità dell'atto; la presunzione dell'Ufficio sui beni indice e sugli incrementi patrimoniali opera in mancanza di prova contraria.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra le censure di merito relative al prelievo fiscale, ma non oggetto di accoglimento autonomo in cassazione.
art. 23 Cost.
Richiamato dal ricorrente nelle censure di merito; la Corte non ne fonda l'accoglimento.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sul contraddittorio preventivo, ma ritenuto non idoneo a superare il consolidato orientamento sull'accertamento sintetico ante 2009.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente sulla garanzia procedimentale; la Corte non vi ravvisa violazione per l'annualità in contestazione.
art. 12, comma 1, d.l. n. 69 del 1989
Invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio preventivo; il motivo è stato rigettato.
art. 53, l. n. 546/1992
Richiamato dalla CTR con riferimento alla specificità dei motivi di appello; la Corte di cassazione lo considera richiamo non decisivo rispetto alla ratio della sentenza di merito.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice di merito non si confronta con una o più questioni ritualmente devolute, anche se la sentenza affronta solo alcune delle censure proposte.
- Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, per le annualità anteriori al 2009 non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui omissione comporti invalidità dell'atto.
- La presunzione di maggior reddito derivante da beni-indice e incrementi patrimoniali resta valida se il contribuente non fornisce prova della diversa provenienza delle somme impiegate.
- Quando una sentenza di merito omette di esaminare parte delle doglianze, i motivi di ricorso che attaccano nel merito tali questioni possono risultare assorbiti.
- L'affermazione del giudice d'appello sulla possibile inammissibilità dell'impugnazione non assume rilievo decisivo se la decisione è chiaramente fondata sul rigetto nel merito.
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