Cassazione Penale, Sentenza n. 35964/2025 del 05/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che, all'udienza del 13/05/2025, ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'indeterminatezza e l'inintellegibilità delle contestazioni contenute nel capo 1), lettere b) e c), a causa di correzioni/interlineazioni. Il Procuratore della Repubblica deduceva che tale declaratoria era "abnorme" e illegittima poiché il G.i.p. aveva omesso di invitare il P.M., ai sensi dell'art. 421 c.p.p., a riformulare l'imputazione prima di dichiarare la nullità, con conseguente indebita regressione e necessità di rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur ritenendo che il G.i.p. abbia violato l'art. 421 c.p.p. avendo dichiarato la nullità senza aver preventivamente invitato il P.M. a riformulare l'imputazione, la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato non presenti i caratteri dell'"abnormità". Richiamando l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e pronunce successive), la Corte ha distinto tra illegittimità del provvedimento (corretto rimedio interno) e abnormità strutturale o funzionale: la restituzione degli atti al P.M. non è idonea, di per sé, a determinare una stasi o a imporre al P.M. un adempimento contra legem, potendosi il P.M. rinnovare correttamente la richiesta di rinvio a giudizio. Pertanto l'impugnazione fondata sulla connotazione di abnormità è infondata e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Regola l'invito del pubblico ministero a precisare l'imputazione e ammette la declaratoria di nullità anche d'ufficio se il P.M. resta inerte; la Corte ha ritenuto che la violazione formale di tale disposizione renda l'atto illegittimo ma non necessariamente 'abnorme'.
art. 33-sexies cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza in tema di restituzione degli atti per erronea individuazione della modalità di esercizio dell'azione penale (citazione diretta vs udienza preliminare); l'uso improprio può integrare abnormità solo se impone al P.M. un atto contra legem.
Norma sulle conclusioni delle indagini e loro notifica; la giurisprudenza Usa il caso di nullità della notifica per valutare se la regressione determini o meno abnormità.
art. 178, lett. c, cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sulla nullità di ordine generale a regime intermedio quando una regressione sottrae all'imputato una fase processuale garantita.
Citato in riferimento alla possibilità, per il P.M., di richiedere l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; utilizzato nella giurisprudenza per distinguere regressioni non abnormi.
Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007 (Battistella)
Ha collegato la nozione di abnormità alla regressione indebita del procedimento che altera l'ordinata sequenza logico-cronologica, in relazione alla genericità/indeterminatezza dell'imputazione.
Sez. U. n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)
Ha ristretto la categoria dell'abnormità: non è abnorme il regresso compiuto nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice, anche se basato su un errore; l'abnormità sussiste se il giudice esercita un potere non attribuitogli o provoca una stasi del processo o impone atti nulli.
Sez. U. n. 20569 del 18/01/2018 (Ksouri)
Confermato il principio secondo cui la restituzione degli atti al P.M. perché chieda l'archiviazione per tenuità non integra abnormità.
Sez. U. n. 37502 del 28/04/2022 (Scarlini)
Ha distinto casi di regressione: è abnorme la restituzione al P.M. quando essa impone la citazione diretta in violazione di diritti difensivi (causando nullità), ma non è abnorme l'ipotesi inversa che assicura all'imputato un ulteriore passaggio giurisdizionale.
Sez. 5 n. 30514 del 04/06/2025 (Bevilacqua)
Ha applicato i principi di Scarlini e Toni e confermato che non sempre la regressione comporta abnormità: bisogna valutare l'effetto funzionale sulla prosecuzione del processo.
Massime di principio
- La mera violazione formale dell'art. 421 c.p.p. (omissione dell'invito al P.M. a riformulare l'imputazione) rende il provvedimento illegittimo ma non necessariamente "abnorme" ai fini del ricorso per cassazione.
- La nozione di "abnormità" richiede o un esercizio di potere non attribuito (carenza di potere in astratto o in concreto) o una regressione che determini una stasi del procedimento o imponga al P.M. atti contra legem che producono nullità incombente.
- Se la restituzione degli atti al P.M. consente al P.M. di rinnovare correttamente la richiesta di rinvio a giudizio, senza pregiudicare l'ulteriore svolgimento del processo, la decisione non è qualificabile come abnorme.
- In situazioni simili il primo rimedio corretto è l'invito del giudice al P.M. a precisare l'imputazione; tuttavia, l'assenza di tale invito non impedisce sempre la prosecuzione legittima dell'azione penale se il P.M. procede alla rinnovazione della richiesta in conformità alla legge.
- Per valutare la possibilità di impugnare con successo per cassazione, occorre dimostrare che la decisione del giudice abbia causalmente prodotto un danno processuale concreto (stasi o atto contra legem/non sanabile) e non solo un vizio di legittimità formale.
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