Sentenza n. 12422/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di nullità e/o inefficacia o l'annullamento - della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (prot. n. CP_DEL - 0000054 - Uscita - 14/02/2025), con la quale è stato (nuovamente) dichiarato vincitore della procedura "il Presidente di sezione Massimo Lasalvia, per le motivazioni in premessa", assegnato "nel posto di funzione di Presidente di Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello con decorrenza 18 maggio 2023 e senza soluzione di continuità", nel contesto della procedura disposta "in ottemperanza ai dettami della sentenza del Consiglio di Stato", Sez. VII, 22 novembre 2024, n. 9393 (resa nel giudizio R.G. n. 5613/2024), che in riforma della sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. I, 13 marzo 2024, n. 5169 ha disposto l'annullamento della "deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (prot. n. CP_DEL - 0000041 - uscita - 16 febbraio 2023), con la quale è stata disposta l'assegnazione, mediante trasferimento, del posto di Presidente titolare della sezione prima giurisdizionale centrale d'appello al presidente Massimo Lasalvia"; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluso il verbale di adunanza, in seduta non pubblica, del Consiglio di Presidenza - Adunanza del 17-18 dicembre 2024 nella parte avente ad oggetto la "rivalutazione della procedura concorsuale n. 80/2022 per la copertura del posto di funzione di presidente della sezione prima giurisdizionale centrale d'appello alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 9393/2024" per violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione, oltre che per elusione del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 22 novembre 2024, n. 9393; nonché per l’accertamento - del diritto del Pres. Ciaramella ad essere nominato nel posto di funzione di Presidente della Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello con decorrenza 18 maggio 2023 ed ordinare in ogni caso al Consiglio di Presidenza di adottare i provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti del 14 febbraio 2025, con cui il controinteressato è stato nuovamente assegnato alla funzione di Presidente della Prima Sezione giurisdizionale centrale d'appello, in riedizione del potere conseguente all'annullamento della precedente assegnazione
Esito
Favorevole al resistente (organo procedente e candidato prescelto)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nuova deliberazione adottata dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti dopo l'annullamento della precedente assegnazione per difetto di motivazione. Ha dedotto, in primo luogo, violazione o elusione del giudicato, questione già respinta dal Consiglio di Stato, e, per i nuovi vizi autonomi, violazione dell'art. 32 della delibera n. 231/CP/2019, difetto e illogicità della motivazione, eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato la valutazione comparativa dei curricula, sostenendo che il Consiglio di Presidenza avesse erroneamente ritenuto sostanzialmente sovrapponibili i percorsi professionali dei candidati, omesso di valorizzare la maggiore anzianità di ruolo, attribuito rilievo eccessivo alle cinque sentenze prodotte dal controinteressato, non considerato adeguatamente le funzioni giurisdizionali, requirenti, di controllo e presso le Sezioni Riunite svolte dal ricorrente, nonché dato irragionevole rilievo all'esperienza del controinteressato quale Presidente aggiunto della medesima sezione d'appello e agli incarichi svolti fuori ruolo, anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I resistenti hanno eccepito la tardività della riassunzione, la sopravvenuta carenza di interesse, l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità e l'infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari. Ha ricostruito l'art. 32 della delibera n. 231/CP/2019, che distingue tra un punteggio vincolato per l'anzianità nella qualifica di Presidente di sezione e un punteggio discrezionale fondato sull'attitudine alle funzioni da assegnare, desunta dalle doti culturali, dalla varietà delle attività, dalle funzioni analoghe, dagli incarichi, dalle capacità organizzative e dalla capacità professionale nelle materie della sezione. Ha ritenuto adeguatamente motivata la nuova deliberazione, poiché il verbale del Plenum e l'atto finale esplicitavano le ragioni della prevalenza del controinteressato, individuate soprattutto nella più specifica e recente esperienza di Presidente aggiunto della stessa sezione d'appello e nella completezza del percorso professionale, compresi gli incarichi direttivi svolti fuori ruolo. Il giudice ha escluso la manifesta irragionevolezza della valutazione comparativa: essa non doveva fondarsi su un conteggio meramente quantitativo delle funzioni, ma su una valutazione qualitativa e complessiva dell'attitudine prospettica. Ha ritenuto legittimo valorizzare l'esperienza direttiva maturata nella medesima sezione, della durata di due anni e tre mesi, rispetto all'esperienza del ricorrente quale Presidente aggiunto in una sezione regionale e quale Presidente facente funzioni, anche in ragione della maggiore prossimità temporale. Ha inoltre considerato non irragionevole la valutazione degli incarichi fuori ruolo, in quanto svolti in posizioni apicali presso uffici di diretta collaborazione governativa e ritenuti idonei a dimostrare competenze direttive e organizzative. Ha escluso che l'art. 32 imponesse di attribuire rilievo all'anzianità di ruolo, prevedendo invece un punteggio specifico per l'anzianità nella qualifica; ha ritenuto coerente il rilievo dato alle cinque sentenze prodotte, in presenza della previsione regolamentare relativa ai provvedimenti significativi allegabili al curriculum; ha infine rilevato che le esperienze del ricorrente presso le Sezioni Riunite e quale procuratore regionale risultavano menzionate e quindi considerate. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 32 delibera n. 231/CP/2019
ad ogni candidato sono attribuiti due punteggi: uno per l’anzianità nella qualifica di Presidente di sezione; l’altro discrezionale, da attribuire con giudizio motivato, sulla base di una valutazione di prevalenza della particolare attitudine alle funzioni da assegnare
La disciplina distingue tra il punteggio vincolato riferito all’anzianità nella qualifica e il punteggio discrezionale riferito all’attitudine alle funzioni; quest’ultimo può fondarsi su una valutazione qualitativa e complessiva delle esperienze professionali, organizzative e direttive, senza obbligo di valorizzare l’anzianità di ruolo in quanto tale.
svolgimento delle funzioni di controllo quale delegato al controllo ex art. 12 della legge n. 259/1958
L’esperienza maturata nell’esercizio delle funzioni di controllo può concorrere alla valutazione della completezza del percorso professionale e dell’attitudine alla funzione direttiva.
La motivazione della valutazione comparativa è sufficiente quando, anche sinteticamente, consente di individuare le ragioni della preferenza e il percorso logico seguito dall’amministrazione, mediante il riferimento concreto alle esperienze ritenute maggiormente pertinenti.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per il conferimento di funzioni direttive, quando la disciplina distingue tra anzianità nella qualifica e punteggio discrezionale per l’attitudine, l’amministrazione deve attribuire il punteggio vincolato secondo il criterio previsto, ma può valutare discrezionalmente e complessivamente le esperienze professionali ai fini dell’attitudine, senza essere tenuta a valorizzare autonomamente la maggiore anzianità di ruolo.
- La motivazione di una valutazione comparativa è adeguata quando individua, anche in forma sintetica, le esperienze del candidato prescelto ritenute maggiormente pertinenti rispetto alla funzione da conferire e consente di ricostruire le ragioni della prevalenza sul candidato concorrente.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione nelle scelte attitudinali e comparative; il sindacato resta limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento o arbitrarietà.
- Nella valutazione dell’attitudine a una funzione direttiva può essere ragionevolmente attribuito rilievo prevalente all’esperienza maturata nella medesima struttura e nella stessa funzione, soprattutto se significativa, recente e idonea a dimostrare capacità direttive e organizzative specificamente riferibili al posto da conferire.
- La comparazione dei curricula non deve necessariamente fondarsi su un criterio quantitativo della durata o del numero delle funzioni svolte, potendo valorizzare qualitativamente l’ampiezza, la varietà, la pregnanza e la specifica coerenza delle esperienze rispetto alla funzione oggetto della procedura.
- Gli incarichi svolti fuori ruolo possono essere considerati nella valutazione complessiva dell’attitudine professionale quando la disciplina applicabile o la motivazione dell’atto ne giustifichino la rilevanza, in particolare se si tratta di incarichi apicali idonei a dimostrare competenze direttive e organizzative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →