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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32085/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di Gela ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, al quale era contestato il reato di furto, ritenendo il reato estinto per remissione tacita della querela da parte della persona offesa e per mancata ricusazione della remissione da parte dell'imputato. La Procura Generale ha proposto ricorso contestando l'erronea qualificazione giuridica della condotta e sostenendo la conseguente procedibilità d'ufficio del reato, prospettando alternativamente la qualificazione come furto in abitazione o rapina. La Corte ha ritenuto l'unico motivo generico e indeterminato, poiché non individuava gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato; lo ha inoltre considerato perplesso, in quanto richiedeva alternativamente qualificazioni giuridiche differenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale. Ha ritenuto che il motivo, volto a contestare la qualificazione giuridica del fatto e la procedibilità a querela, non rispettasse i requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., non indicando puntualmente gli elementi a sostegno della censura e formulando in modo alternativo e perplesso la richiesta di qualificazione del fatto come furto in abitazione o rapina. È rimasta quindi ferma la decisione del Tribunale di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente alla remissione tacita della querela non ricusata dall'imputato.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    La disposizione è indicata come norma incriminatrice del furto contestato all'imputato.

  • art. 624-bis c.p.

    È richiamato come qualificazione giuridica alternativa prospettata nel ricorso.

  • art. 628 c.p.

    È richiamato come ulteriore qualificazione giuridica alternativa prospettata nel ricorso.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiede che i motivi di impugnazione siano specifici; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo generico, indeterminato e non idoneo a individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che contesti la qualificazione giuridica del fatto senza indicare gli elementi concreti posti a fondamento della censura e senza consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi formulati.
  • Un motivo è perplesso e inammissibile quando prospetta alternativamente qualificazioni giuridiche diverse, senza formulare una critica specifica e coerente alla motivazione della decisione impugnata.
  • Il requisito di specificità dei motivi di impugnazione impone al ricorrente di confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una richiesta generica di diversa qualificazione del fatto e di conseguente procedibilità d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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