Cassazione Penale, Ordinanza n. 01155/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di lesioni colpose in concorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna di primo grado per il reato ascritto in concorso ex artt. 113 e 590, comma 3, c.p. I motivi dedotti attengono, da un lato, alla pretesa violazione degli artt. 190, 191, 493 e 507 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., sostenendosi che siano state acquisite prove in violazione dei divieti di legge e del principio del contraddittorio nella formazione della prova; dall'altro, alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità, da parte del giudice di secondo grado, delle dichiarazioni rese dall'ufficiale della ASL e dalla persona offesa. La Corte di cassazione osserva che le censure ripropongono profili già esaminati e correttamente disattesi dal giudice di merito e che, in particolare, l'integrazione probatoria d'ufficio ex art. 507 c.p.p., se disposta prima del completamento dell'acquisizione delle prove, integra una mera irregolarità procedimentale non sanzionata da nullità o inutilizzabilità in assenza di espressa previsione normativa.
Norme richiamate
richiamato quale titolo del concorso nel reato contestato
norma incriminatrice per il fatto di lesioni colpose contestato
invocato dal ricorrente in relazione all'ammissione della prova
invocato dal ricorrente a sostegno dell'inutilizzabilità delle prove asseritamente acquisite illegittimamente
richiamato dal ricorrente sul tema dell'acquisizione della prova
la Corte ribadisce che l'integrazione probatoria d'ufficio disposta prima del termine dell'acquisizione delle prove costituisce mera irregolarità, non sanzionata da nullità o inutilizzabilità in mancanza di espressa previsione
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente con riferimento al contraddittorio nella formazione della prova
Massime di principio
- Il ricorso all'integrazione probatoria d'ufficio ex art. 507 c.p.p., se disposto prima del completamento dell'istruttoria dibattimentale, integra una irregolarità procedimentale e non determina, di per sé, nullità o inutilizzabilità della prova acquisita, salvo diversa previsione espressa.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, se la doglianza non evidenzia reali vizi di legittimità della motivazione.
- La deduzione di violazioni in tema di prova deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente affermare in astratto la violazione del contraddittorio o delle regole di ammissione se il giudice territoriale ha già spiegato le ragioni dell'utilizzabilità degli elementi probatori.
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