Cassazione Penale, Ordinanza n. 35468/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Dal testo emerge che il motivo di impugnazione riproponeva sostanzialmente la tesi della detenzione per uso personale dello stupefacente, contestando l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito. La Corte di appello aveva escluso l'uso personale valorizzando plurimi elementi: la detenzione di 30 dosi di eroina portate fuori dall'abitazione e l'assenza di una condizione di conclamata dipendenza. In cassazione non vi è stato uno specifico confronto con tale motivazione, ritenuta congrua e non arbitraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era interamente reiterativo del motivo già esaminato e confutato dalla Corte di appello, senza un confronto specifico e puntuale con la motivazione impugnata. Ha inoltre osservato che la valutazione di merito sull'esclusione dell'uso personale era completa, congrua e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come fattispecie incriminatrice per la condanna confermata, in relazione alla detenzione di stupefacente non destinata a uso personale.
richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente censure già esaminate e confutate dalla sentenza di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La valutazione dei giudici di merito sull'esclusione della destinazione della sostanza stupefacente a uso personale, se sorretta da argomentazione completa e non manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Ai fini della distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione penalmente rilevante, possono assumere rilievo elementi fattuali come il numero delle dosi, le modalità di detenzione e l'assenza di una conclamata dipendenza.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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